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Document 52021AE3634

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle obbligazioni verdi europee [COM(2021) 391 final — 2021/0191 (COD)]

EESC 2021/03634

GU C 152 del 6.4.2022, p. 105–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 152/105


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle obbligazioni verdi europee

[COM(2021) 391 final — 2021/0191 (COD)]

(2022/C 152/17)

Relatore:

Philip VON BROCKDORFF

Consultazioni

Consiglio, 12.8.2021

Parlamento europeo, 13.9.2021

Base giuridica

Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

23.11.2021

Adozione in sessione plenaria

8.12.2021

Sessione plenaria n.

565

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astensioni)

123/1/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

La norma UE «volontaria» per le obbligazioni verdi introduce un regime basato sulla trasparenza e la vigilanza. Nel quadro di tale regime, i progetti conformi alla tassonomia dell’UE delle attività sostenibili sarebbero ammissibili al finanziamento e gli emittenti dovrebbero fornire ulteriori informazioni al momento dell’emissione e, successivamente, attraverso la regolare comunicazione in merito all’utilizzo dei proventi e all’impatto del progetto.

1.2.

Il CESE ritiene che la norma UE per le obbligazioni verdi possa inoltre apportare significativi vantaggi economici sia per gli emittenti che per gli investitori, poiché la proposta mira a creare un meccanismo universale, credibile e semplificato per l’emissione delle obbligazioni verdi, riducendo al minimo le asimmetrie informative e assicurando nel contempo importanti benefici reputazionali agli emittenti che operano in conformità di tale norma.

1.3.

Il CESE è del parere che l’allineamento di dette obbligazioni al regolamento UE sulla tassonomia le renda inoltre idonee al finanziamento di attività economiche che sostengono la transizione verso economie decarbonizzate e più sostenibili.

1.4.

La norma proposta contribuirebbe altresì a ridurre notevolmente gli attuali livelli di incertezza in relazione ai tipi di attività o spese che possono essere ragionevolmente classificate come utilizzo verde del capitale. Tuttavia, alla luce del summenzionato allineamento alla tassonomia UE, il CESE ritiene che siano necessari orientamenti chiari da parte della Commissione, in modo da indirizzare gli investitori verso le obbligazioni verdi europee e i progetti che hanno un impatto positivo sull’ambiente.

1.5.

Il CESE è del parere che, per l’ulteriore sviluppo delle obbligazioni verdi quale categoria di attività, sia necessario applicare una norma uniforme in tutti gli Stati membri che sia applicabile agli emittenti. Non bisogna tuttavia sottostimare le difficoltà degli emittenti a conformarsi alle norme della tassonomia dell’UE. Con ogni probabilità, questi ultimi valuterebbero i costi associati a una revisione esterna rispetto ai benefici dell’accesso a una base di investitori più ampia. È necessario evitare una situazione in cui gli emittenti privati possano preferire obbligazioni verdi alternative e processi di certificazione meno onerosi.

1.6.

Le procedure di comunicazione delle informazioni e di conformità proposte potrebbero inoltre avere un impatto finanziario sproporzionato sulle PMI, che potrebbero ritenere la norma UE sulle obbligazioni verdi troppo punitiva, e ostacolare quindi un’ulteriore crescita. Occorre evitare che ciò avvenga e pertanto il CESE raccomanda un approccio pragmatico in termini di requisiti di vigilanza e comunicazione. Evitando un numero eccessivo di disposizioni e regolamentazioni, anche nel caso di emittenti societari, si faciliterebbe l’adozione della norma UE per le obbligazioni verdi nei mercati dei capitali. Nel contesto della decarbonizzazione delle economie, gli emittenti societari sono considerati importanti quanto l’emissione di obbligazioni verdi da parte della Commissione e il CESE è dell’avviso che le norme applicate alle obbligazioni verdi emesse dal settore pubblico e dagli emittenti societari debbano convergere.

1.7.

Per quanto riguarda gli emittenti di obbligazioni verdi di paesi terzi, il CESE ritiene che l’accesso ai mercati dei capitali dell’UE e viceversa dovrebbe fondarsi sull’allineamento delle tassonomie tra le diverse giurisdizioni sul piano mondiale. Il CESE reputa che tale aspetto sia particolarmente importante, poiché le sfide ambientali, come i cambiamenti climatici, non possono essere affrontate dall’UE da sola. A meno che non si trovi un accordo sull’allineamento della tassonomia con i paesi terzi, è improbabile che il regolamento relativo a una norma volontaria per le obbligazioni verdi proposto dalla Commissione possa diventare una norma per il mercato mondiale delle obbligazioni verdi. La piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile (IPSF) dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel mettere a disposizione questo terreno comune, fungendo da forum di dialogo tra i responsabili politici.

1.8.

Il CESE accoglie infine con favore il requisito previsto dalla tassonomia dell’UE secondo cui gli investimenti devono soddisfare il principio «non arrecare un danno significativo» e garanzie minime di salvaguardia, dato il costante bisogno di attribuire priorità alla trasformazione verde unitamente alla protezione sociale e alla salvaguardia dei diritti umani e dei lavoratori. Ciò potrebbe tuttavia limitare la portata dell’allineamento della tassonomia con paesi terzi, soprattutto se tali giurisdizioni non soddisfano i criteri del principio «non arrecare un danno significativo», come il riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva. A tal fine, il CESE propone un apposito comitato di monitoraggio incaricato di sorvegliare le dinamiche del mercato delle obbligazioni verdi, con il coinvolgimento delle parti sociali.

2.   Osservazioni generali

2.1.

Il 6 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato la proposta di un nuovo regolamento riguardante una norma volontaria per le obbligazioni verdi europee. Il regolamento proposto intende rendere più sostenibile il sistema finanziario dell’UE introducendo una «regola d’oro» per le obbligazioni verdi che possa essere confrontata, e possibilmente allineata, con altre norme di mercato.

2.2.

La norma per le obbligazioni verdi sarebbe aperta a tutti gli emittenti di obbligazioni verdi, compresi gli emittenti privati, pubblici e sovrani, e include gli emittenti stabiliti in paesi terzi.

2.3.

Il quadro proposto definirebbe una norma volontaria riguardante le modalità di utilizzo delle obbligazioni verdi da parte delle imprese e delle autorità pubbliche al fine di ottenere fondi sui mercati dei capitali per finanziare progetti.

2.4.

La norma prevede che gli emittenti destinino tutti i proventi delle emissioni ad attività in linea con i requisiti del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sulla tassonomia entro la data di scadenza dell’obbligazione. Essa stabilisce obiettivi ambientali, criteri di vaglio e soglie di rendimento per le attività economiche. Un’attività economica è considerata conforme se: a) contribuisce significativamente al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali, b) non arreca un danno significativo ad altri obiettivi ambientali e c) è svolta nel rispetto delle garanzie di salvaguardia a livello sociale e di governance.

2.5.

Le obbligazioni verdi europee contribuirebbero a finanziare i progetti a lungo termine (fino a 10 anni) nella misura in cui tali progetti sono in linea con gli obiettivi ambientali del regolamento sulla tassonomia.

2.6.

Le obbligazioni verdi europee sarebbero soggette a revisione esterna al fine di garantire che siano conformi ai requisiti di cui sopra, in particolare in relazione all’allineamento dei progetti alla tassonomia. La proposta prevede che i revisori esterni siano registrati presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dimostrino di soddisfare le condizioni per la registrazione su base regolare.

2.7.

In caso di modifica dei criteri di vaglio tecnico della tassonomia UE nel quadro del regolamento sulla tassonomia dopo l’emissione di un’obbligazione, la proposta consente agli emittenti di continuare a soddisfare i requisiti preesistenti per altri cinque anni. Il CESE è tuttavia dell’avviso che una volta che un’obbligazione è classificata come «verde» al momento dell’emissione, le norme per l’assegnazione dei proventi non dovrebbero essere modificate. In pratica, anche se i criteri di vaglio della tassonomia cambiano e l’obbligazione non soddisfa più i nuovi criteri, essa dovrebbe continuare a essere considerata «verde» fino alla data di scadenza. In questo modo si contribuirebbe alla stabilità dei mercati delle obbligazioni verdi.

2.8.

La proposta mira altresì a rafforzare la fiducia e le salvaguardie degli investitori e a ridurre il rischio che i progetti finanziati attraverso le obbligazioni verdi non conseguano gli obiettivi ambientali previsti. Gli emittenti di tali obbligazioni sarebbero tenuti a comunicare informazioni su base regolare.

2.9.

La proposta prevede l’obbligo di redigere una «scheda informativa sulle obbligazioni verdi» con cui vengono indicati gli obiettivi definitivi di finanziamento dell’emissione; tale scheda sarebbe soggetta a una «revisione pre-emissione» da parte di un revisore esterno registrato al fine di garantire che le obbligazioni soddisfino i requisiti della norma per le obbligazioni verdi.

2.10.

Gli emittenti di obbligazioni verdi sarebbero altresì tenuti a pubblicare relazioni annuali che attestino come i proventi dell’emissione di obbligazioni sono allineati alla tassonomia UE.

2.11.

Una volta stanziati tutti i proventi della vendita di obbligazioni verdi (il che deve avvenire prima della scadenza dell’obbligazione), l’emittente dovrà sottoporsi a una «revisione post-emissione». Per taluni emittenti (come determinati istituti finanziari) tale obbligo avrà cadenza annuale.

2.12.

Sarà inoltre obbligatorio pubblicare almeno una relazione sull’impatto ambientale complessivo dell’obbligazione.

3.   Osservazioni particolari

3.1.

La proposta della Commissione europea relativa a una norma per le obbligazioni verdi dell’UE giunge in un momento in cui la domanda di obbligazioni verdi sta crescendo all’interno dell’Unione. L’attuale emissione di obbligazioni verdi nell’UE rappresenta tuttavia soltanto il 2,6 % delle emissioni totali di obbligazioni UE e pertanto vi sono significativi margini di crescita. A titolo esemplificativo, nel secondo trimestre del 2021 le emissioni di obbligazioni verdi nell’UE sono aumentate di circa il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2020, a conferma della traiettoria di crescita in tale ambito (2).

3.2.

Ciononostante vi sono crescenti preoccupazioni in merito alla reale portata dei benefici ambientali derivanti dai progetti finanziati con l’emissione di dette obbligazioni. Il termine utilizzato per descrivere tali preoccupazioni è «greenwashing» e rispecchia le credenziali ambientali talvolta incerte dei progetti finanziati dalle obbligazioni verdi. Ciò pone un problema di credibilità per gli emittenti che cercano di consolidare la propria reputazione ambientale e un’asimmetria informativa per gli investitori che possono avere difficoltà a identificare ex ante i progetti davvero sostenibili dal punto di vista ambientale.

3.3.

Il problema è che le obbligazioni verdi sono esattamente uguali a tutte le altre obbligazioni: la differenza è che i proventi dell’emissione di obbligazioni verdi devono essere utilizzati per un progetto che soddisfa determinati criteri ambientali prestabiliti. In caso di insolvenza, come per qualsiasi emissione di obbligazioni, l’investitore può tipicamente fare ricorso all’intero stato patrimoniale dell’emittente. Il valore aggiunto per l’investitore è dato dal possesso di un’obbligazione che soddisfa obiettivi sostenibili o di natura ambientale. Il problema è tuttavia che le definizioni delle attività sostenibili variano da una giurisdizione all’altra nell’UE. Di conseguenza, è pressoché impossibile confrontare l’impatto dei progetti tra le diverse giurisdizioni e spesso anche tra le regioni di uno Stato membro.

3.4.

Esistono inoltre problemi in relazione alle comunicazioni riguardanti l’utilizzo dei proventi. I problemi riguardanti l’informativa degli emittenti e la comunicazione delle informazioni sull’utilizzo dei proventi agli investitori tendono a essere più gravi negli Stati membri in cui in futuro sarà necessaria la maggior parte degli investimenti a basse emissioni di carbonio.

3.5.

La norma UE per le obbligazioni verdi intende rispondere a detti problemi introducendo un regime basato sulla trasparenza e la vigilanza. Nel quadro di tale regime, soltanto i progetti conformi alla tassonomia dell’UE delle attività sostenibili sarebbero ammissibili al finanziamento e gli emittenti dovrebbero fornire ulteriori informazioni al momento dell’emissione e, successivamente, attraverso la regolare comunicazione in merito all’utilizzo dei proventi e al loro impatto. Inoltre, soltanto i revisori esterni sottoposti a vigilanza da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) saranno autorizzati a firmare le obbligazioni verdi europee. Il CESE mette tuttavia in guardia contro le concentrazioni di mercato onde tenere sotto controllo il costo dei revisori esterni. A titolo esemplificativo, una procedura di registrazione semplice e agevole può incoraggiare la concorrenza in tale ambito e ciò non comprometterebbe le competenze o la qualità dei revisori.

3.6.

La norma UE sulle obbligazioni verdi può inoltre apportare significativi vantaggi economici sia per gli emittenti che per gli investitori. Attualmente, i problemi riguardanti la credibilità e le asimmetrie informative generano costi aggiuntivi per tutti i soggetti coinvolti, con gli emittenti che si adoperano per definire le proprie credenziali attraverso diverse operazioni costose, comprese procedure onerose di revisione esterna e una maggiore comunicazione, mentre gli investitori possono intraprendere ulteriori sforzi di ricerca per individuare idonee opportunità di investimento sostenibile in modo adeguato. Le obbligazioni verdi europee proposte contribuirebbero a creare un meccanismo universale, credibile e semplificato per l’emissione delle obbligazioni verdi, riducendo al minimo le asimmetrie informative e assicurando nel contempo importanti benefici reputazionali agli emittenti che operano in conformità con la presente norma.

3.7.

Le obbligazioni verdi europee conformi al regolamento UE sulla tassonomia sono idonee per il finanziamento di attività economiche che sostengono la transizione verso economie decarbonizzate e più sostenibili. Le obbligazioni verdi dovrebbero essere considerate una preferenza primaria e dovrebbero essere creati incentivi adeguati per rendere effettivamente «verde» il sistema finanziario dell’UE.

3.8.

La proposta consentirebbe inoltre alle imprese stabilite nell’UE di emettere un’obbligazione verde europea per acquistare o realizzare attivi allineati alla tassonomia UE, come un nuovo edificio efficiente sotto il profilo energetico. Le imprese potrebbero in tal modo incrementare la propria percentuale di attivi allineati alla tassonomia. Tuttavia, ciò dovrebbe tenere conto anche dei costi sociali associati, compresi i licenziamenti collettivi.

3.9.

La norma proposta contribuirebbe altresì a ridurre notevolmente gli attuali livelli di incertezza relativamente ai tipi di attivi o spese che possono essere ragionevolmente classificati come utilizzo verde del capitale, alla luce del summenzionato allineamento alla tassonomia UE, generando così una maggiore fiducia nel mercato delle obbligazioni verdi e contribuendo in tal modo a dare ulteriore impulso alla crescita e agli investimenti in questo settore emergente e a integrare la finanza verde. Con il tempo, la norma UE per le obbligazioni verdi potrà diventare efficace, ma sono necessari orientamenti da parte della Commissione per indirizzare gli investitori verso obbligazioni di qualità più elevata e progetti che possano davvero garantire un impatto positivo a livello ambientale, nonché per creare una nuova categoria di attivi nel mercato dei capitali dell’UE. La prospettiva di tali orientamenti costituisce un altro motivo per accogliere con favore la proposta.

3.10.

In tale contesto, le obbligazioni verdi diventerebbero un elemento fondamentale per il finanziamento della transizione verso regimi a più basse emissioni di carbonio nell’UE. Le obbligazioni verdi hanno generalmente una lunga durata, e il capitale viene rimborsato al momento della scadenza delle obbligazioni stesse, come previsto per i grandi progetti infrastrutturali. Nonostante la natura volontaria dell’utilizzo del marchio UE per le obbligazioni verdi, gli investitori sono incentivati a utilizzarlo nel tentativo di mobilitare capitale per i progetti con chiari vantaggi ambientali. Questo di per sé costituisce già un vantaggio importante, ma il beneficio principale è la norma stessa, che fornisce un punto di riferimento per le attività verdi nel mercato dei capitali. Si prevede che la norma consenta di sviluppare ulteriormente le obbligazioni verdi come classe di attività, permettendo agli investitori di individuare una curva di rendimento specifica per gli strumenti di debito verdi. Adottando una norma uniforme applicabile in tutti gli Stati membri e agli emittenti, i fondi obbligazionari verdi e la concessione di prestiti bancari verdi potrebbero contribuire a mobilitare ulteriori risorse per agevolare la transizione verso regimi a basse emissioni di carbonio. Ciò sarebbe ulteriormente agevolato anche sulla base del presupposto che il prezzo dei prestiti verdi sia sufficientemente ragionevole.

3.11.

La norma UE per le obbligazioni verdi potrebbe inoltre diventare un punto di riferimento per le obbligazioni verdi in mercati esterni all’UE, come è avvenuto per i fondi di investimento al dettaglio. L’UE si è di fatto imposta come leader globale in tale ambito (con il 51 % delle emissioni globali effettuate da imprese e organi pubblici dell’UE nel 2020) e la norma per le obbligazioni verdi aprirebbe nuove opportunità di finanza sostenibile per gli investitori dell’UE su tutti i mercati internazionali.

3.12.

La definizione di una norma per le obbligazioni verdi è importante. Non si dovrebbero tuttavia sottostimare le sfide affrontate dagli emittenti in relazione alla conformità alle norme della tassonomia UE. Con ogni probabilità, questi ultimi valuterebbero le complicazioni e i costi associati a una lunga procedura di revisione esterna approvata dall’ESMA e sottoposta a vigilanza rispetto ai benefici dell’accesso a una base di investitori più ampia. Gli emittenti privati potrebbero quindi preferire obbligazioni verdi alternative e procedure di certificazione meno onerose. Tali procedure di comunicazione delle informazioni e di conformità potrebbero inoltre avere un impatto finanziario sproporzionato sulle PMI, che potrebbero ritenere la norma UE sulle obbligazioni verdi troppo punitiva, e ostacolare quindi un’ulteriore crescita. L’esperienza dei prodotti del mercato dei capitali dell’UE, dove l’adesione non ha dato risultati particolarmente incoraggianti, potrebbe far luce sul possibile interesse verso le obbligazioni verdi europee.

3.13.

È pertanto importante che l’autorità di vigilanza europea attui la norma per le obbligazioni verdi nel modo più pragmatico possibile. Anche se la Commissione sarà il principale emittente di obbligazioni verdi per un valore di 250 miliardi di euro nei prossimi tre anni nel quadro di NextGenerationEU e gli Stati membri emetteranno obbligazioni verdi per un valore di circa 80 miliardi di euro in totale, il ruolo del settore privato nell’emissione delle obbligazioni verdi non deve essere sottovalutato. Evitando un numero eccessivo di disposizioni e regolamentazioni nel caso di emittenti societari si faciliterebbe l’adozione della norma per le obbligazioni verdi nei mercati dei capitali dell’UE. È tuttavia opportuna una certa cautela. Secondo la proposta, le obbligazioni verdi emesse dal settore pubblico negli Stati membri non sarebbero soggette a revisione esterna, come previsto nella presente proposta. Fermo restando l’obbligo degli emittenti del settore pubblico di rendere conto agli investitori in obbligazioni, alla luce degli impegni assunti dagli Stati membri in relazione alla transizione verso regimi a basse emissioni di carbonio, l’applicazione generalizzata della norma UE per le obbligazioni verdi garantirebbe tale impegno. D’altro canto, l’autorizzazione di due tipi di obbligazioni verdi (uno per il settore pubblico e uno per gli emittenti societari) potrebbe tradursi in almeno due norme diverse.

3.14.

Un altro aspetto da considerare riguarda le modalità di accesso degli emittenti di obbligazioni verdi di paesi terzi al mercato dei capitali dell’UE e viceversa e quindi la necessità di allineare le tassonomie tra le diverse giurisdizioni sul piano mondiale. In tale contesto, è necessario fare riferimento alla piattaforma internazionale sulla finanza sostenibile (IPSF), che rappresenta un forum per il dialogo tra decisori politici, con l’obiettivo generale di aumentare il capitale privato impiegato in investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale. L’obiettivo ultimo dell’IPSF è favorire la mobilitazione di capitale privato a favore di investimenti ecosostenibili. L’IPSF offre pertanto un forum multilaterale di dialogo tra decisori politici al fine di aiutare gli investitori a individuare e cogliere opportunità di investimento sostenibile che contribuiscano davvero al conseguimento di obiettivi climatici e ambientali. Il forum dovrebbe inoltre fornire la possibilità di discutere e di individuare una soluzione condivisa in merito all’allineamento delle tassonomie.

3.15.

Come sottolineato in precedenza, l’ESMA, in qualità di autorità di vigilanza del mercato dei capitali dell’UE, svolgerebbe un ruolo fondamentale nel garantire che le norme proposte siano applicate nel modo più pragmatico possibile. Sarebbe a tal fine necessario rafforzarne le competenze e capacità in qualità di autorità di vigilanza dei supervisori delle obbligazioni verdi europee. La Commissione stabilisce i criteri relativi alle qualifiche e alla trasparenza che rappresentano una solida base di riferimento per l’ESMA. Il CESE ritiene che, rafforzando le proprie capacità, l’ESMA potrebbe con il tempo sostenere le controparti di paesi terzi nell’applicazione di norme analoghe e quindi agevolare l’accesso degli investitori dell’UE ai mercati emergenti.

3.16.

Un altro punto da considerare è che la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio richiederà finanziamenti notevolmente superiori a quelli previsti nel quadro di NextGenerationEU. Il settore privato sta già svolgendo un ruolo in detta transizione, ma è necessario fare molto di più. La norma UE per le obbligazioni verdi consentirebbe in tal senso di sviluppare ulteriormente il nascente mercato delle obbligazioni verdi e di mobilitare ulteriori emittenti, oltre a facilitare il finanziamento transfrontaliero nei mercati dei capitali. In ultima analisi, la norma proposta per le obbligazioni verdi migliorerebbe la reputazione dei potenziali emittenti e investitori e rafforzerebbe il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi ambientali, nello specifico quelli riguardanti la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento a questi ultimi, l’uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine, la transizione verso un’economia circolare, il riciclaggio, la prevenzione degli sprechi, la prevenzione e il controllo dell’inquinamento e la salvaguardia di ecosistemi salubri. I pertinenti obiettivi ambientali e sociali diventerebbero così parte di ogni strategia aziendale. La promozione di un marchio di qualità ecologica dell’UE per i prodotti finanziari, riducendo al minimo la burocrazia, contribuirebbe inoltre a sostenere le imprese private nell’adozione di tale strategia.

3.17.

Con il tempo, il CESE ritiene che gli investitori opteranno per le norme dell’UE sulle obbligazioni verdi, poiché garantiscono che i fondi siano utilizzati in linea con la tassonomia, il che a sua volta riduce i requisiti di comunicazione a carico degli investitori. L’obiettivo dovrebbe pertanto essere l’adozione della norma proposta per le obbligazioni verdi nell’UE, sia nel settore pubblico che in quello privato.

3.18.

Il CESE accoglierebbe in tal senso con favore che le obbligazioni verdi esistenti mantenessero i diritti acquisiti nel quadro della norma proposta, nonché l’eventuale applicazione di tali norme per le obbligazioni emesse nel quadro dello strumento NextGenerationEU. Il CESE è fermamente convinto che le obbligazioni verdi conformi alla tassonomia contribuirebbero al conseguimento degli obiettivi ambientali. Ritiene altresì che la norma UE per le obbligazioni verdi aumenterà l’interesse degli investitori nei confronti di tali investimenti, rafforzando ulteriormente il mercato delle obbligazioni verdi. Per quanto si tratti di sviluppi positivi per gli emittenti e gli investitori, il CESE mette in guardia in merito alle sfide summenzionate.

3.19.

Procedendo e dando per scontato che la proposta sia adottata senza modifiche, sarebbe interessante valutare i) la misura in cui gli investitori, all’interno e all’esterno dell’UE, chiederanno che gli emittenti si conformino alle norme proposte o se la proposta causerà divergenze nel mercato delle obbligazioni verdi tra l’UE e il resto del mondo e ii) in che modo la proposta attuazione della norma per le obbligazioni verdi inciderà sugli sviluppi del mercato delle obbligazioni verdi all’interno e all’esterno dell’UE.

3.20.

Il CESE reputa che tale aspetto sia particolarmente importante, poiché le sfide ambientali, come i cambiamenti climatici, non possono essere affrontate dall’UE da sola. A meno che non si trovi un accordo sull’allineamento della tassonomia con i paesi terzi, è improbabile che il regolamento relativo a una norma volontaria per le obbligazioni verdi proposto dalla Commissione possa diventare una norma per il mercato mondiale delle obbligazioni verdi. Ciò porterebbe alla frammentazione dei mercati dei capitali e potrebbe indurre gli emittenti di paesi terzi a non adottare le norme proposte dalla Commissione, il che a sua volta potrebbe ridurre i flussi di fondi necessari per rispondere alle gravi sfide ambientali, in particolare ai cambiamenti climatici.

3.21.

Il CESE accoglie infine con favore il requisito previsto dalla tassonomia dell’UE secondo cui gli investimenti devono soddisfare il principio «non arrecare un danno significativo» e garanzie minime di salvaguardia, dato il costante bisogno di attribuire priorità alla trasformazione verde unitamente alla protezione sociale e alla salvaguardia dei diritti umani e dei lavoratori. Ciò potrebbe tuttavia limitare la portata dell’allineamento della tassonomia con paesi terzi, soprattutto se tali giurisdizioni non soddisfano i criteri del principio «non arrecare un danno significativo», come il riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva. A tal fine, il CESE propone un apposito comitato di monitoraggio incaricato di sorvegliare le dinamiche del mercato delle obbligazioni verdi, con il coinvolgimento delle parti sociali.

Bruxelles, 8 dicembre 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(2)  Climate Bonds Initiative (2021), Regional breakdown of green bond issuance, by volume of issuance (Suddivisione regionale delle emissioni di obbligazioni verdi, per volume di emissione).


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