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Document 61995CJ0335
Judgment of the Court (Third Chamber) of 24 October 1996. # Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) v Michel Picard. # Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Liège - Belgium. # Social security for migrant workers - Old-age and death insurance - Benefits - Concurrent award of pensions under the legislation of two Member States - Automatic award upon submission of a claim to the competent institution of one of the Member States - Claim to be made to the institution of the Member State of residence in order to obtain award of both pensions concurrently. # Case C-335/95.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 1996.
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contro Michel Picard.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Liège - Belgio.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia e morte - Prestazioni - Liquidazione concomitante delle pensioni ai sensi delle legislazioni di due Stati membri - Liquidazione automatica decorrente dalla presentazione di una domanda all'istituzione competente di uno Stato membro - Obbligo, per ottenere la liquidazione concomitante delle pensioni, di presentare una domanda all'istituzione dello Stato di residenza.
Causa C-335/95.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 1996.
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contro Michel Picard.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Liège - Belgio.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia e morte - Prestazioni - Liquidazione concomitante delle pensioni ai sensi delle legislazioni di due Stati membri - Liquidazione automatica decorrente dalla presentazione di una domanda all'istituzione competente di uno Stato membro - Obbligo, per ottenere la liquidazione concomitante delle pensioni, di presentare una domanda all'istituzione dello Stato di residenza.
Causa C-335/95.
Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-05625
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:415
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 1996. - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) contro Michel Picard. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour du travail de Liège - Belgio. - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia e morte - Prestazioni - Liquidazione concomitante delle pensioni ai sensi delle legislazioni di due Stati membri - Liquidazione automatica decorrente dalla presentazione di una domanda all'istituzione competente di uno Stato membro - Obbligo, per ottenere la liquidazione concomitante delle pensioni, di presentare una domanda all'istituzione dello Stato di residenza. - Causa C-335/95.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-05625
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Assicurazione vecchiaia e morte ° Liquidazione delle prestazioni ° Liquidazione concomitante, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri alle quali il lavoratore è stato assoggettato, al momento della presentazione di una domanda di prestazioni ° Inosservanza da parte del lavoratore dell' obbligo di presentare una domanda all' ente dello Stato di residenza ° Irrilevanza
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 44, n. 2, e n. 574/72, art. 36, nn. 1 e 4]
L' art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, il quale, in materia di pensioni di vecchiaia, prevede espressamente che la presentazione di una domanda di prestazioni all' ente di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli altri Stati membri, stabilisce una norma procedurale autonoma applicabile a prescindere dal rispetto delle disposizioni previste ai nn. 1-3 dello stesso articolo e in particolare del disposto del n. 1, prima frase, il quale prevede che il lavoratore migrante presenti domanda all' ente geograficamente più vicino, vale a dire quello del luogo di residenza.
Infatti, in primo luogo, il regolamento n. 1408/71, di cui il regolamento n. 574/72 è solo un regolamento di attuazione, sancisce senza ambiguità, alla luce segnatamente dell' art. 44, n. 2, il principio della liquidazione concomitante delle prestazioni in forza delle legislazioni di tutti gli Stati membri purché ne sia stata fatta domanda ad un ente di uno Stato membro; la data di presentazione di tale domanda costituisce la data di riferimento per le operazioni di liquidazione delle prestazioni per tutti gli enti interessati. In secondo luogo, l' art. 36, n. 1, prima frase, del regolamento n. 574/72, laddove prevede l' obbligo per il lavoratore migrante di presentare la sua domanda di prestazioni all' ente del luogo di residenza, stabilisce soltanto una norma procedurale suppletiva che ha lo scopo di semplificare le pratiche amministrative che il lavoratore deve espletare, la cui inosservanza non può quindi impedire la liquidazione concomitante delle prestazioni, prevista tanto dal regolamento n. 1408/71 quanto dal n. 4 dello stesso articolo.
Nel procedimento C-335/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Cour du travail di Liegi (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti)
e
Michel Picard,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 36 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 86),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), dal signor P. van Glabeke, consigliere aggiunto;
° dal signor Picard;
° per il governo francese, dalle signore C. de Salins, direttore aggiunto presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e A. de Bourgoing, mandatario ad hoc presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 luglio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 10 ottobre 1995, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre successivo, la Cour du travail di Liegi ha sottoposto alla Corte, in forza dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 36 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 86; in prosieguo: il "regolamento n. 574/72").
2 Le dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants belga (in prosieguo: l' "Inasti") e il signor Picard, cittadino francese residente in Belgio, in merito alla data di decorrenza del diritto dell' interessato a percepire una pensione di vecchiaia da parte dell' Inasti.
3 Emerge dagli atti di causa che il signor Picard, nato il 24 dicembre 1931, ha lavorato per vari anni in Francia e, nei periodi 1 gennaio 1981 - 30 giugno 1982 e 1 gennaio 1985 - 31 marzo 1988, in Belgio. Prossimo al compimento dei 60 anni, in data 11 aprile 1991, egli presentava domanda di pensione di vecchiaia all' ente francese competente, che accoglieva la domanda assegnando una pensione all' interessato a partire dal 1 gennaio 1992.
4 Su espressa indicazione dell' amministrazione francese, il signor Picard inoltrava in seguito, in data 11 giugno 1992, per il tramite dell' amministrazione comunale di Verviers (Belgio), una domanda di pensione anticipata all' ente belga competente, l' Inasti. Questo ente, in un primo momento, respingeva la domanda del signor Picard con la motivazione che essa non soddisfaceva i criteri stabiliti per l' attribuzione di una pensione ai sensi del diritto belga. In seguito, venuto a conoscenza del fatto che l' ente francese competente aveva concesso una pensione al signor Picard, l' Inasti emanava un nuovo provvedimento, con il quale riconosceva all' interessato il diritto ad una pensione di vecchiaia pro rata, calcolata tenendo conto dei periodi di assicurazione compiuti in Francia ed erogabile dal 1 luglio 1992.
5 Su quest' ultimo punto, l' Inasti fonda la propria decisione sulla normativa belga applicabile secondo la quale, in primo luogo, la domanda di pensione va presentata al sindaco del comune in cui il richiedente ha la residenza principale e, in secondo luogo, la pensione di vecchiaia è erogabile solo dal primo giorno del mese successivo a quello di inoltro della domanda.
6 Il signor Picard proponeva ricorso contro la decisione dell' Inasti, contestando sia il calcolo della pensione belga sia la data di decorrenza di quest' ultima (1 luglio 1992).
7 Con sentenza 18 novembre 1994, il Tribunal du travail di Verviers confermava la decisione dell' Inasti in merito all' importo della pensione riconosciuta al signor Picard, ma riteneva, in applicazione dell' art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72, che il termine a quo per l' erogazione della pensione belga dovesse essere il 1 gennaio 1992, vale a dire la data in cui al signor Picard era stata concessa una pensione di vecchiaia dall' ente francese competente.
8 Ai sensi dell' art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72:
"Una domanda di prestazioni presentata all' istituzione di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa alle cui condizioni il richiedente soddisfa, a meno che, in conformità dell' articolo 44, paragrafo 2, del regolamento, il richiedente chieda di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia che sarebbero acquisite ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri".
9 L' Inasti, su questo punto della sentenza, si è appellato alla Cour du travail di Liegi, facendo valere che, conformemente all' art. 36, n. 1, del regolamento n. 574/72, al signor Picard poteva essere concessa una pensione di vecchiaia pro rata ai sensi della normativa belga soltanto dal 1 luglio 1992.
10 L' art. 36, n. 1, del regolamento n. 574/72 dispone quanto segue:
"Per beneficiare delle prestazioni ai sensi degli articoli da 40 a 51 del regolamento, salvo i casi di cui all' articolo 35 del regolamento di applicazione, il richiedente è tenuto a presentare domanda all' istituzione del luogo di residenza secondo le modalità previste dalla legislazione applicata da detta istituzione. Se il lavoratore subordinato o autonomo non è stato soggetto a questa legislazione, l' istituzione del luogo di residenza trasmette la domanda all' istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo, indicando la data di presentazione della domanda. Tale data è considerata come data di presentazione della domanda presso quest' ultima istituzione".
11 Stando così le cose il giudice a quo ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la norma contenuta all' art. 36, n. 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 stabilisce una regola generale autonoma applicabile a prescindere dal rispetto delle disposizioni previste ai nn. 1-3 dello stesso articolo.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il lavoratore subordinato o autonomo ° il quale, in mancanza del previo riconoscimento di un diritto a pensione in capo all' istituzione competente di un altro Stato membro (nella specie lo Stato membro della sua nazionalità), non può vedersi riconoscere un diritto a pensione dall' istituzione competente dello Stato di residenza ° sia tenuto ad introdurre una domanda nello Stato di residenza affinché le liquidazioni delle prestazioni siano concomitanti".
Sulla prima questione
12 La controversia deriva dal fatto che le modalità seguite dal signor Picard per la richiesta della pensione non corrispondono a nessuna delle ipotesi previste dall' art. 36, nn. 1-3, del regolamento n. 574/72. Mentre ai sensi del n. 1, prima frase, del detto articolo egli avrebbe dovuto presentare domanda all' ente del luogo di residenza, vale a dire il Belgio, l' interessato l' ha inoltrata direttamente all' ente francese competente.
13 Secondo l' Inasti, emerge chiaramente dall' art. 36, n. 1, del regolamento n. 574/72 che la pensione di vecchiaia belga concessa al signor Picard non avrebbe potuto, conformemente alla normativa belga in vigore, essere erogata prima del 1 luglio 1992, dal momento che la domanda di pensione era stata presentata l' 11 giugno 1992.
14 L' Inasti rileva inoltre che l' art. 36, n. 4, non osta a quest' interpretazione nei limiti in cui prevede che la liquidazione concomitante delle prestazioni può essere ottenuta solo a condizione che il richiedente abbia validamente inoltrato domanda in conformità all' art. 36, n. 1, del regolamento n. 574/72, il che non è avvenuto, nella fattispecie, fino all' 11 giugno 1992.
15 Secondo l' Inasti, infatti, la regola enunciata nell' art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72 costituirebbe una semplice integrazione del disposto del n. 1 del medesimo articolo e la sua portata si limiterebbe a fissare gli effetti delle domande presentate osservando le modalità prescritte da tale norma.
16 Questo argomento non può essere accolto.
17 Occorre infatti rilevare che la domanda di pensione di vecchiaia presentata dal signor Picard è disciplinata dall' art. 44, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), secondo il quale "si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, non appena l' interessato abbia presentato una domanda di liquidazione".
18 Poiché è stata presentata domanda di liquidazione ad un ente di uno Stato membro, compete a quest' ultimo, in conformità agli artt. 5 del Trattato e 84 del regolamento n. 1408/71, collaborare con gli enti competenti degli altri Stati membri al fine di procedere alle operazioni di liquidazione e di calcolo del pro rata spettante.
19 La data di riferimento a partire dalla quale gli enti degli Stati membri procedono alle operazioni di liquidazione e di calcolo è quella della presentazione della domanda all' ente adito dall' interessato, come si desume ° e il governo francese giustamente lo fa notare ° dall' art. 86 del regolamento n. 1408/71. In effetti, a termini di tale norma "Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un' autorità, un' istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un' autorità, un' istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l' autorità, l' istituzione o l' organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all' autorità, all' istituzione o all' organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un' autorità, un' istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di presentazione presso l' autorità, l' istituzione o l' organo giurisdizionale competente a darvi seguito".
20 E' da ritenersi dunque che il regolamento n. 1408/71 sancisce senza ambiguità il principio della liquidazione concomitante delle prestazioni purché ne sia stata fatta domanda ad un ente di uno Stato membro, e la data di presentazione di tale domanda costituisce la data di riferimento per le operazioni di liquidazione delle prestazioni per tutti gli enti interessati.
21 Essendo inserito in un regolamento d' applicazione, il disposto dell' art. 36 del regolamento n. 574/72 va interpretato alla luce del regolamento base. Esso non può infatti ostare alla piena fruizione dei diritti riconosciuti dal regolamento n. 1408/71.
22 Va ricordato in proposito che l' art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72 prevede espressamente che la presentazione di una domanda di prestazioni all' ente di uno Stato membro comporta automaticamente la liquidazione concomitante delle prestazioni ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri in causa.
23 Inoltre, anche l' art. 36, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 574/72 conferma la scelta, come data di riferimento, della data di presentazione della domanda all' ente di uno Stato membro.
24 E' vero che l' art. 36, n. 1, prima frase, del regolamento n. 574/72 impone al ricorrente di presentare la propria domanda all' ente del luogo di residenza.
25 Va rilevato tuttavia, come ha sottolineato la Corte nella sentenza 3 febbraio 1993, causa C-275/91, Iacobelli (Racc. pag. I-523, punto 13), che le disposizioni di cui all' art. 36 del regolamento n. 574/72 hanno indole procedurale. Esse perseguono lo scopo di semplificare le pratiche amministrative ed esonerano i lavoratori migranti che possano far valere dei diritti in vari Stati membri dall' obbligo di presentare domanda, per l' attribuzione delle prestazioni loro dovute, agli enti previdenziali di ciascuno di tali Stati (v., in questo senso, sentenze 9 marzo 1976, causa 108/75, Balsamo, Racc. pag. 375, punto 9, e 9 novembre 1977, causa 41/77, Warry, Racc. pag. 2085, punto 28). L' obbligo sancito dall' art. 36, n. 1, prima frase, per il lavoratore migrante di presentare domanda all' ente geograficamente più vicino, vale a dire quello del luogo di residenza, è in linea con tale preoccupazione di semplificazione amministrativa.
26 L' inosservanza dell' obbligo di cui all' art. 36, n. 1, prima frase, del regolamento n. 574/72, che rappresenta una norma procedurale suppletiva, non può quindi ostare alla liquidazione delle prestazioni di cui trattasi, in conformità all' art. 44, n. 2, del regolamento n. 1408/71, alla data in cui una domanda sia stata presentata ad un ente di uno Stato membro.
27 Di conseguenza, si deve rispondere al giudice a quo che l' art. 36, n. 4, del regolamento n. 574/72, che prevede la liquidazione concomitante delle prestazioni purché sia stata presentata una domanda di prestazioni ad un ente di uno Stato membro, stabilisce una norma procedurale autonoma applicabile a prescindere dal rispetto delle disposizioni previste ai nn. 1-3 dello stesso articolo.
Sulla seconda questione
28 Considerata la soluzione della prima questione, non è necessario risolvere la seconda.
Sulle spese
29 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour du travail di Liegi con ordinanza 10 ottobre 1995, dichiara:
L' art. 36, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, che prevede la liquidazione concomitante delle prestazioni purché sia stata presentata una domanda di prestazioni ad un ente di uno Stato membro, stabilisce una norma procedurale autonoma applicabile a prescindere dal rispetto delle disposizioni previste ai nn. 1-3 dello stesso articolo.