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Document 62002CC0168

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 15 gennaio 2004.
Rudolf Kronhofer contro Marianne Maier e altri.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 3 - Competenza in materia di delitti o quasi-delitti - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto - Danno patrimoniale subito in occasione di investimenti di capitali in un altro Stato contraente.
Causa C-168/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-06009

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:24

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 15 gennaio 2004(1)



Causa C-168/02



Rudolf Kronhofer
contro
Marianne Maier,
Christian Moller,
Wirich Hofius
e
Zeki Karan


[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione) (Austria)]

«Convenzione di Bruxelles – Art. 5, punto 3 – Competenze speciali in materia di delitti o quasi-delitti – Determinazione del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso»






1.        Nella presente causa l’Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca) chiede alla Corte di specificare la portata dell’art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale  (2) .

2.        Più precisamente, si tratta di stabilire se la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», prevista dalla suddetta disposizione, includa il luogo in cui è domiciliata la parte lesa e in cui sarebbe ubicato il suo «centro patrimoniale», di modo che essa può esercitare un’azione di risarcimento dinanzi al giudice corrispondente. Tale questione viene sollevata nell’ambito particolare di una domanda di risarcimento del danno finanziario subito da un singolo a causa di operazioni di borsa riguardanti elementi del suo patrimonio, che egli aveva precedentemente collocato in uno Stato contraente diverso da quello del suo domicilio.

I ─ Ambito normativo

3.        L’art. 2, primo comma, della Convenzione di Bruxelles sancisce il principio secondo cui «le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute (...) davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

4.        Oltre a questa competenza generale, la convenzione di Bruxelles prevede un gruppo di competenze speciali di natura facoltativa, che consentono all’attore di scegliere se adire giudici diversi da quello dello Stato in cui è domiciliato il convenuto.

5.        Fra tali regole di competenze speciali rientra quella di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, la quale dispone che, in materia di delitti o quasi-delitti, il convenuto può essere citato davanti al giudice «del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto».

6.        Dalla giurisprudenza emerge che, qualora il luogo in cui avviene il fatto implicante un’eventuale responsabilità da delitto o quasi-delitto non coincida col luogo in cui tale fatto ha causato un danno, l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles va intesa nel senso ch’essa si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso; ne consegue che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro luogo  (3) .

II ─ I fatti e il procedimento principale

7.        Il sig. Rudolf Kronhofer, domiciliato in Austria, ha proposto dinanzi ad un giudice austriaco un’azione di responsabilità contro vari convenuti domiciliati in Germania, nella loro qualità di amministratori o di consulenti della società di gestione del risparmio Protectas Vermögensverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «Protectas»), la cui sede è ubicata parimenti in Germania.

8.        L’attore chiede in tal modo il risarcimento del danno finanziario assertivamente subito a causa del comportamento dei convenuti, che l’avrebbero invitato, telefonicamente, a concludere un contratto relativo ad opzioni di acquisto di azioni, senza avvertirlo dei rischi implicati dall’operazione.

9.        A seguito di tale richiesta, il sig. Kronhofer trasferiva, in Germania, un importo di USD 82 500 su un conto investimenti aperto presso la Protectas. Detto importo veniva investito, sulla piazza finanziaria di Londra (Regno Unito), in opzioni di acquisto a carattere altamente speculativo, dette «call options». Detta operazione si è conclusa con la perdita di una parte della somma investita.

10.      Dinanzi ai giudici austriaci, il sig. Kronhofer chiede il pagamento di USD 31 521,26, a titolo di risarcimento del danno subito. A sostegno della sua domanda afferma che i giudici austriaci sono competenti ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, in quanto il danno sarebbe occorso all’attore in Austria, presso il suo domicilio.

11.      Il giudice di primo grado (Landesgericht Feldkirch) (Tribunale di Feldkirch) si è dichiarato incompetente, in quanto la domanda trarrebbe titolo da un contratto, e non da un fatto illecito, così che l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles non sarebbe applicabile e, pertanto, non potrebbe determinare la competenza dei giudici austriaci. Tale decisione è stata impugnata dal sig. Kronhofer.

12.      Il giudice di appello (Oberlandesgericht Innsbruck) (Corte d’appello di Innsbruck) si è dichiarato parimenti incompetente, ma per motivi diversi da quelli addotti dal giudice di primo grado. Esso ha riconosciuto che la domanda dell’interessato trae titolo esclusivamente da atti illeciti e che pertanto è applicabile l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles. Tuttavia detto giudice ha dichiarato che l’applicabilità di tale disposizione non è sufficiente a determinare la sua competenza, in quanto né il luogo del fatto generatore né quello dell’evento di danno sarebbero ubicati in Austria.

13.      Per quanto riguarda il luogo del fatto generatore, secondo il giudice d’appello esso sarebbe ubicato nel luogo in cui i convenuti avrebbero telefonato all’attore per invitarlo a concludere il contratto che ha dato origine all’operazione borsistica controversa, vale a dire la Germania. Quanto al luogo dell’evento di danno, secondo detto giudice sarebbe anch’esso ubicato in Germania, laddove è stato aperto il conto investimenti dell’interessato sul quale quest’ultimo ha versato gli importi successivamente investiti e su cui si sono manifestate le perdite in questione. A questo proposito, il giudice d’appello ha sottolineato che quest’analisi non è inficiata dal fatto che i danni finanziari subiti dal sig. Kronhofer in definitiva si sarebbero ripercossi sul suo patrimonio in «generale».

14.      L’interessato ha proposto ricorso in cassazione («Revision») dinanzi all’Oberster Gerichtshof. Detto giudice ha rilevato, anzitutto, che qualora non siano mai esistiti rapporti contrattuali tra le parti in causa, come afferma il sig. Kronhofer, la domanda di quest’ultimo trae titolo da atti illeciti, e non da un contratto  (4) .

15.      In base a questa premessa, l’Oberster Gerichtshof ha esaminato la propria competenza alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles.

16.      Per quanto riguarda il luogo del fatto generatore, detto giudice ha ritenuto che il danno lamentato non derivi, come afferma il sig. Kronhofer, dall’operazione con cui quest’ultimo ha deciso in Austria di trasferire determinati fondi su un conto investimenti in Germania, bensì dal fatto che, contrariamente a quanto gli era stato comunicato per telefono, i fondi in questione sono stati investiti dalla società di investimenti tedesca in opzioni speculative che hanno cagionato perdite all’interessato.

17.      Per quanto riguarda il luogo dell’evento dannoso, l’Oberster Gerichtshof è incline a ritenere che la giurisprudenza della Corte in materia, fondata sulla distinzione tra danno iniziale e danno secondario, non sia applicabile nel caso di specie  (5) . La peculiarità della situazione controversa, fatta valere dal sig. Kronhofer, consisterebbe nel fatto che la perdita di una parte del patrimonio di quest’ultimo, situato in uno Stato contraente diverso da quello del suo domicilio, avrebbe colpito simultaneamente, e nella stessa misura, il suo patrimonio in generale; pertanto, si sarebbe in presenza di danni identici e simultanei, e non di danni secondari o conseguenziali.

18.      Alla luce di tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se come punto di riferimento per stabilire il luogo dell’evento dannoso si debba considerare il luogo in cui sarebbe ubicato, secondo l’attore, il suo «centro patrimoniale» e, di conseguenza, il luogo del suo domicilio o della sua dimora abituale.

III ─ La questione pregiudiziale

19.      L’Oberster Gerichtshof ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:Se l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretata nel senso che essa, nell’ipotesi di danni di natura meramente patrimoniale verificatisi in sede di investimento di parti del patrimonio del danneggiato, comprende comunque anche il luogo in cui si trova il domicilio di quest’ultimo, qualora l’investimento in questione sia stato effettuato in un altro Stato membro della Comunità.

IV ─ Analisi

20.      Con tale questione, il giudice del rinvio intende stabilire, in sostanza, se l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» può indicare il luogo in cui è domiciliato l’attore o sarebbe ubicato «il suo centro patrimoniale», così che l’attore avrebbe subito un danno finanziario con effetti sul suo patrimonio complessivo a causa della perdita di taluni elementi di quest’ultimo, avvenuta e subita dall’interessato in un altro Stato contraente.

21.      A mio parere, la questione va risolta in senso negativo. Una domanda riguardante esclusivamente la «materia [dei] delitti o quasi-delitti», ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles  (6) , non può essere proposta solo per questo motivo dinanzi ai giudici dello Stato in cui si trova il domicilio dell’attore.

22.      Baserò la mia analisi su tre gruppi di argomenti, relativi, in primo luogo, all’economia generale della Convenzione di Bruxelles, in secondo luogo, ai principi di buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale, e, in terzo luogo, all’esigenza di definire attribuzioni di competenza certe e prevedibili.

23.      In primo luogo, per quanto attiene all’economia generale della Convenzione di Bruxelles, si deve ricordare che il sistema di attribuzione della competenza da essa istituito si fonda sul principio generale della competenza dei giudici dello Stato contraente del domicilio del convenuto (art. 2, primo comma, della Convenzione).

24.      Inoltre, come la Corte ha sottolineato nella sentenza Dumez France e Tracoba, citata, «la convenzione ha manifestato il proprio sfavore nei confronti della competenza dei giudici del domicilio dell’attore scartando, nell’art. 3, 2° comma, l’applicazione di disposizioni nazionali che prevedono siffatti fori di competenza nei confronti di convenuti domiciliati sul territorio di uno Stato contraente»  (7) .

25.      Solo in via eccezionale, tenuto conto di determinate circostanze particolari, la Convenzione di Bruxelles ha espressamente ammesso, all’art. 14 e agli artt. 5, punto 2, e 8, punto 2, la competenza dei giudici dello Stato contraente del domicilio dell’attore, ossia la competenza del forum actoris. Tali regimi particolari sono stati istituiti al fine di tutelare il consumatore o l’assicurato, quale parte contrattuale ritenuta economicamente più debole e giuridicamente meno esperta rispetto alla controparte professionale, nonché il creditore di alimenti ritenuto in stato di bisogno  (8) .

26.      Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla Convenzione di Bruxelles, i giudici dello Stato contraente del domicilio dell’attore, in linea di principio, non sono competenti, in particolare in base all’art. 5, punto 3, della Convenzione stessa  (9) .

27.      Infatti è solo in deroga alla regola generale della competenza dei giudici dello Stato in cui è domiciliato il convenuto che il titolo II, sezione 2, della Convenzione di Bruxelles prevede alcune competenze speciali, la cui scelta dipende da un’opzione dell’attore. Tra queste norme sulle competenze speciali rientra quella di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione.

28.      Pertanto tale disposizione dev’essere interpretata restrittivamente  (10) , «se non si vuole svuotare di contenuto il principio generale, sancito dall’art. 2, primo comma, della Convenzione, vale a dire quello della competenza dei giudici dello Stato contraente nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio, e giungere a riconoscere, al di fuori dei casi espressamente previsti, la competenza dei giudici del domicilio dell’attore riguardo alla quale la Convenzione ha manifestato il proprio sfavore (...)»  (11) . Come si vedrà, siffatta interpretazione dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles deve ispirarsi ai principi di buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale.

29.      In secondo luogo, per quanto riguarda i principi buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale, va rammentato che le competenze speciali previste nel titolo II, sezione 2, della Convenzione di Bruxelles, tra le quali figura quella enunciata all’art. 5, punto 3, «trovano il loro fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e giudici diversi da quelli del domicilio del convenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a detti giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale»  (12) .

30.      Come ho già rilevato, nella sentenza Mines de potasse d’Alsace, citata, la Corte ha riconosciuto che, qualora il luogo del fatto causativo non coincida col luogo in cui è insorto il danno, la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, si riferisce sia all’uno che all’altro luogo  (13) .

31.      Tale giurisprudenza è fondata appunto su considerazioni attinenti alla buona amministrazione della giustizia e all’economia processuale.

32.      Infatti la Corte ha dichiarato che la responsabilità in materia di delitti o quasi-delitti non può esistere se non a condizione che sia possibile accertare un nesso causale fra il danno e il fatto dal quale esso trae origine  (14) . Ne ha dedotto che, tenuto conto dello stretto rapporto esistente fra i vari elementi costitutivi della responsabilità, non sembra opportuno optare per uno dei due criteri di collegamento, ossia il luogo del fatto generatore del danno e quello in cui il danno si è concretato, in quanto ciascuno di essi può, a seconda delle circostanze, rivelarsi particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo  (15) .

33.      Solo per questi motivi la Corte ha dichiarato che il senso dell’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», di cui all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, deve essere determinato in modo da attribuire all’attore una facoltà di scelta, quanto al proporre la domanda nel luogo ove si è manifestato il danno, ovvero nel luogo dell’evento generatore di tale danno  (16) .

34.      La Corte si è basata unicamente sull’esigenza di garantire la competenza dei giudici che si trovano in posizione oggettivamente migliore per valutare se, nelle circostanze del caso, sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità. In altre parole, la Corte non si è ispirata all’idea di riservare alla parte lesa un privilegio in termini di giurisdizione, richiamandosi agli artt. 5, punto 2, 8, punto 2, e 14 della Convenzione di Bruxelles.

35.      Pertanto nella precitata sentenza Mines de potasse d’Alsace non si può scorgere il riconoscimento della competenza del forum actoris in materia di responsabilità da delitti o quasi-delitti, sebbene sia possibile che, in determinati casi particolari, uno dei due criteri di competenza menzionati nella sentenza, ossia il luogo del fatto generatore o quello in cui il danno si è concretato, di fatto coincida con il luogo del domicilio della parte lesa.

36.      La sentenza Marinari, citata, conferma chiaramente quest’analisi. Infatti, conformemente alla logica della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale, la Corte ha precisato che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, «non può (...) essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo»  (17) .

37.      Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che «tale nozione non può essere interpretata nel senso che essa comprende il luogo in cui la parte lesa (...) sostiene di aver patito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale insorto e da essa subito in un altro Stato contraente»  (18) .

38.      Per comprendere meglio la portata della sentenza Marinari, citata, ricordo che in detta causa un singolo, domiciliato in Italia, aveva citato dinanzi ad un tribunale italiano la Lloyd’s Bank, con sede a Londra, i cui impiegati, con il proprio comportamento, avevano causato il sequestro dei pagherò cambiari che egli aveva depositato presso la banca, tenuto conto della loro dubbia provenienza, nonché il suo arresto in territorio britannico. L’attore chiedeva, da un lato, il versamento del controvalore dei pagherò cambiari che non gli erano stati restituiti e, dall’altro, il risarcimento del danno che egli aveva subito a causa della sua detenzione, della rescissione di vari contratti e della lesione della sua reputazione.

39.      Come ha sottolineato l’avvocato generale Darmon nelle conclusioni presentate nella causa Marinari, citata, si trattava di una situazione nella quale l’evento generatore (comportamento rimproverato agli impiegati della banca) e le conseguenze dannose dirette (sequestro dei pagherò cambiari e arresto dell’interessato) erano localizzati in un solo territorio (Regno Unito) e nella quale questi danni iniziali avevano comportato una diminuzione del patrimonio della vittima (perdite conseguenti alla rescissione di vari contratti) in un altro Stato contraente (Italia)  (19) .

40.      Pertanto non sussisteva la stessa situazione esaminata dalla Corte nella sentenza Mines de potasse d’Alsace, citata, in cui il luogo del fatto generatore era ubicato nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui si era concretizzato il danno in generale e in cui era necessario concedere un’opzione di competenza per non escludere l’uno o l’altro di tali punti di collegamento rilevanti ai fini della valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità.

41.      In altre parole, nella causa Marinari, citata, l’unico elemento invocato per affermare la competenza dei giudici italiani, anziché di quelli britannici, consisteva nel fatto che l’interessato aveva assertivamente subito in Italia un danno economico conseguente ad un danno iniziale insorto e subito nel Regno Unito. Tale elemento di connessione non è stato ritenuto sufficiente per giustificare l’attribuzione della competenza ai giudici italiani.

42.      Questa giurisprudenza si inserisce nella logica della sentenza Dumez France e Tracoba, citata.

43.      In detta causa, infatti, il presunto danno era solo la conseguenza indiretta del pregiudizio subito inizialmente da altre persone giuridiche che erano state lese direttamente dal danno concretizzatosi in un luogo diverso da quello in cui la vittima indiretta o di riflesso ha successivamente subito il danno lamentato.

44.      A fronte di tale situazione, la Corte ha dichiarato che (...) la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” figurante all’art. 5, punto 3, della convenzione (...) può essere intesa solo come indicante il luogo ove il fatto causale, che genera la responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata  (20) . In altri termini, la suddetta disposizione della Convenzione di Bruxelles non può essere interpretata nel senso che «autorizzi chi agisce per il risarcimento di un danno che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso, a citare l’autore di questo fatto dinanzi ai giudici del luogo dove egli stesso ha constatato il danno nel proprio patrimonio»  (21) .

45.      Così come il sig. Zeki Karan, il governo austriaco e la Commissione delle Comunità europee, ritengo che ciò che vale, secondo le sentenze Dumez France e Tracoba e Marinari, citate, per un danno patrimoniale conseguenziale o indiretto, vale a dire accessorio rispetto a un danno iniziale insorto e subito da una vittima diretta in un altro Stato contraente, debba valere, a maggior ragione, per un danno patrimoniale che si ripercuote, simultaneamente e nella stessa misura, in uno Stato contraente diverso da quello in cui il danno è insorto ed è stato subito dalla vittima.

46.      Infatti in questo caso nulla giustifica l’attribuzione della competenza ai giudici di uno Stato contraente diverso da quello sul cui territorio sono localizzati sia il fatto generatore che l’intero danno, vale a dire l’insieme degli elementi costitutivi della responsabilità. Tale nuova attribuzione di competenza non risponderebbe ad alcuna esigenza oggettiva sotto il profilo probatorio o dell’economia processuale. Ammetterla equivarrebbe ad estendere la facoltà di scelta dell’attore oltre le circostanze particolari che la giustificano.

47.      In terzo luogo, per quanto riguarda l’esigenza di determinare attribuzioni di competenza certe e prevedibili, ricordo che, secondo la Corte, essa costituisce uno scopo essenziale della Convenzione di Bruxelles  (22) .

48.      Orbene, collegare un’attribuzione di competenza al luogo del domicilio dell’attore, in cui sarebbe ubicato il suo «centro patrimoniale», sarebbe in palese contrasto con tale finalità essenziale.

49.      Infatti, come ha giustamente sottolineato la Commissione, vi è il forte timore che l’individuazione dei giudici competenti in funzione del luogo in cui è domiciliato l’attore o in cui è ubicato il «centro patrimoniale» dia luogo a gravi difficoltà, in quanto tali luoghi, quand’anche siano determinati, non coincidono necessariamente in diritto e in fatto.

50.      Ne consegue che i suddetti criteri di competenza non risponderebbero neanche al requisito di prevedibilità rammentato dalla Corte, a fortiori nel caso in cui il luogo del domicilio o quello del «centro patrimoniale» possano variare, in circostanze analoghe, a discrezione dell’attore  (23) .ny Infatti non è escluso che siffatto sistema incoraggi il forum shopping consentendo alla parte lesa di determinare il giudice competente mediante la scelta o la variazione del proprio domicilio o del proprio «centro patrimoniale».

51.      Pertanto occorre risolvere la questione pregiudiziale nel senso che l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non comprende il domicilio dell’attore in cui sarebbe ubicato il suo «centro patrimoniale» e in cui egli afferma di avere subito un danno finanziario che avrebbe inciso sul suo patrimonio complessivo, a causa della perdita di taluni elementi di quest’ultimo avvenuta e da lui subita in un altro Stato contraente.

V ─ Conclusione

52.      Alle luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione sottopostale dall’Oberster Gerichtshof:

«L’art. 5, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, dev’essere interpretato nel senso che l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” non comprende il domicilio dell’attore in cui sarebbe ubicato il suo “centro patrimoniale” e in cui egli afferma di avere subito un danno finanziario che avrebbe inciso sul suo patrimonio complessivo, a causa della perdita di taluni elementi di quest’ultimo avvenuta e da lui subita in un altro Stato contraente».


1
Lingua originale: il francese.


2
GU L 1972, L 299, pag. 32, come modificata dalle convenzioni 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e testo modificato, pag. 77); 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1); 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 258, pag. 1), e 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). Una versione consolidata di detta Convenzione, come modificata dalle quattro convenzioni di adesione citate, è pubblicata in GU 1998, C 27, pag. 1 (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).


3
Sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76, detta «Mines de potasse d’Alsace» (Racc. pag. 1735, punti 24 e 25).


4
Tale elemento è stato confermato all’udienza dinanzi alla Corte. Infatti sembra che solo il sig. Kronhofer e la Protectas fossero collegati da rapporti contrattuali. L’interessato ha precisato di non avere convenuto in giudizio la Protectas per metterne in discussione la responsabilità contrattuale (in relazione ad un eventuale obbligo di informazione o di consulenza), in quanto sarebbe fallita.


5
Il giudice del rinvio si richiama alle sentenze 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France e Tracoba (Racc. pag. I-49); 7 marzo 1995, causa C-68/93, Shevill e a. (Racc. pag. I-415), e 19 settembre 1995, causa C-364/93, Marinari (Racc. pag. I-2719).


6
A tale proposito, la situazione della controversia principale è più semplice di quella esaminata dalla Corte nella sentenza 27 settembre 1998, causa 189/97, Kalfelis (Racc. pag. 5565), in cui si trattava di una domanda di risarcimento riguardante sia la «materia contrattuale» che la «materia [dei] delitti o quasi-delitti». In detta causa, la Corte ha dichiarato che il giudice competente, a norma dell’art. 5, punto 3, a conoscere del punto di una domanda basato su atti o fatti illeciti non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si basano su atti o fatti diversi dall’illecito.


7
Punto 16.


8
Per quanto riguarda il regime previsto per il consumatore, v. in particolare sentenza 11 luglio 2002, causa C-96/00, Gabriel (Racc. pag. I-6367, punto 39).


9
V., in tal senso, in particolare, sentenze Dumez France e Tracoba (punto 19) e Marinari (punto 13), citate, nonché 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion européenne e a. (Racc. pag. I-6511, punto 29).


10
V., in tal senso, sentenza Kalfelis, cit. (punto 19).


11
V., in tal senso, sentenze Marinari (punto 13) e Réunion européenne e a. (punto 29), cit.


12
V. sentenze Dumez France e Tracoba, cit. (punto 17). V. inoltre sentenze Mines de potasse d’Alsace (punti 10 e 11); Schevill e a. (punto 19); Marinari (punto 10), e Réunion européenne e a. (punto 27), cit.


13
Detta causa verteva su un caso di inquinamento transfrontaliero dovuto allo scarico di rifiuti salini nelle acque del Reno, che aveva causato danni ad un orticoltore domiciliato nei Paesi Bassi.


14
Ibidem (punto 16).


15
Ibidem (punto 17, interpretato alla luce del punto 15).


16
Ibidem (punto 19).


17
Punto 14 (ripreso dalla sentenza Réunion européenne e a., cit., punto 30).


18
Ibidem (punto 15).


19
Paragrafi 26 e 27.


20
Precitata sentenza Dumez France e Tracoba (punto 20).


21
Ibidem (punto 22).


22
V., in tal senso, sentenze 4 marzo 1982, causa 38/81, Effer (Racc. pag. 825, punto 6); 15 gennaio 1985, causa 241/83, Rösler (Racc. pag. 99, punto 23); 17 giugno 1992, causa C-26/91, Handte (Racc. pag. I-3967, punti 18 e 19); 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC (Racc. pag. I-4075, punto 11); Marinari, cit. (punto 19); 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa (Racc. pag. I-3767, punto 29), e Réunion européenne e a., cit. (punti 34 e 36).


23
V., in tal senso, sentenze Dumez France e Tracoba (punto 19) e Réunion européenne e a. (punto 34), cit.

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