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Document 62006CA0294

Causa C-294/06: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk/Secretary of State for the Home Department (Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Art. 6, n. 1, primo trattino — Lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro — Permesso di ingresso in qualità di studente o di persona alla pari — Incidenza sul diritto di soggiorno)

GU C 64 del 8.3.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/10


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 24 gennaio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-294/06) (1)

(Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione dei lavoratori - Decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 - Art. 6, n. 1, primo trattino - Lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro - Permesso di ingresso in qualità di studente o di persona alla pari - Incidenza sul diritto di soggiorno)

(2008/C 64/13)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: The Queen, Ezgi Payir, Burhan Akyuz, Birol Ozturk

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia n. 1/80 — Nozione di lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Cittadina turca impiegata alla pari alla quale è stato accordato un permesso di soggiorno per un periodo di due anni al fine di svolgere tale attività — Cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno per seguire un corso di studi e di un permesso di lavoro che autorizzava a svolgere un massimo di venti ore settimanali nel corso dell'anno di studi

Dispositivo

Il fatto che un cittadino turco sia stato autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro in qualità di persona alla pari o di studente non può privare quest'ultimo della qualifica di «lavoratore» né ostare al suo inserimento nel «regolare mercato del lavoro» di tale Stato membro ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione. Tale circostanza non può, di conseguenza, impedire al detto cittadino di avvalersi di tale disposizione al fine di ottenere il rinnovo del permesso di lavoro e godere del diritto di soggiorno ad esso relativo.


(1)  GU C 237 del 30.9.2006.


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