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Document 62006CA0357
Case C-357/06: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 18 December 2007 (reference for a preliminary ruling from the Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Italy) — Frigerio Luigi & C. Snc v Comune di Triuggio (Directive 92/50/EEC — Public service contracts — National legislation restricting the award of local public services of economic interest to companies with share capital — Compatibility)
Causa C-357/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Frigerio Luigi & C. Snc/Comune di Triuggio (Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici di servizi — Normativa nazionale che limita l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica alle società di capitali — Compatibilità)
Causa C-357/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Frigerio Luigi & C. Snc/Comune di Triuggio (Direttiva 92/50/CEE — Appalti pubblici di servizi — Normativa nazionale che limita l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica alle società di capitali — Compatibilità)
GU C 51 del 23.2.2008, p. 19–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/19 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Frigerio Luigi & C. Snc/Comune di Triuggio
(Causa C-357/06) (1)
(Direttiva 92/50/CEE - Appalti pubblici di servizi - Normativa nazionale che limita l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica alle società di capitali - Compatibilità)
(2008/C 51/31)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti
Ricorrente: Frigerio Luigi & C. Snc
Convenuto: Comune di Triuggio
Nei confronti di: Azienda Servizi Multisettoriali Lombarda — A.S.M.L. SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione degli artt. 39, 43, 48 e 81 CE, dell'art. 26, n. 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39) e dell'art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9) — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Servizio di igiene dell'ambiente — Normativa nazionale che autorizza esclusivamente le società di capitali ad essere titolari di servizi di gestione e di eliminazione dei rifiuti
Dispositivo
L'art. 26, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, osta a disposizioni nazionali come quelle in esame nella causa principale, che impediscono a candidati od offerenti autorizzati, in base alla normativa dello Stato membro interessato, ad erogare il servizio di cui trattasi, ivi compresi quelli costituiti in raggruppamenti di prestatori di servizi, di presentare offerte nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di pubblici appalti di servizi il cui valore superi la soglia di applicazione della direttiva 92/50, soltanto per il fatto che tali candidati od offerenti non hanno la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, ossia quella delle società di capitali. Il giudice nazionale è tenuto a dare a una disposizione di diritto interno, avvalendosi per intero del margine di discrezionalità consentitogli dal suo ordinamento nazionale, un'interpretazione ed un'applicazione conformi alle prescrizioni del diritto comunitario e, qualora siffatta interpretazione conforme non sia possibile, a disapplicare ogni disposizione di diritto interno contraria a tali prescrizioni.