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Document 62006TA0277

Causa T-277/06: Sentenza del Tribunale di primo grado 7 maggio 2009 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE) ( Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE — Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE — Rigetto di una richiesta di restitutio in integrum )

GU C 153 del 4.7.2009, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 153/35


Sentenza del Tribunale di primo grado 7 maggio 2009 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE)

(Causa T-277/06) (1)

(«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE - Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE - Rigetto di una richiesta di restitutio in integrum»)

2009/C 153/67

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (Covington, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente M. Edenborough, barrister, e O. Patterson, solicitor, successivamente M. Edenborough)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente S. Laitinen, successivamente G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Astellas Pharma GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: A. Franke, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 24 luglio 2006 (procedimento R 446/2006-2), relativa ad un’opposizione tra la Yamanouchi Pharma GmbH e la Omnicare, Inc.,e che respinge la richiesta di restitutio in integrum avanzata da quest’ultima.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 luglio 2006 (procedimento R 446/2006-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato a sopportare, oltre alle proprie, anche le spese sostenute dalla Omnicare, Inc.

3)

La Astellas Pharma GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 294 del 2.12.2006.


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