Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0303

Causa C-303/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy (Libertà di stabilimento — Direttiva 90/435/CEE — Imposta sulle società — Distribuzione di dividendi — Ritenuta alla fonte operata sui dividendi versati a società non residenti diverse dalle società quali definite ai sensi di detta direttiva — Esenzione dei dividendi versati a società residenti)

GU C 180 del 1.8.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — causa promossa da Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

(Causa C-303/07) (1)

(Libertà di stabilimento - Direttiva 90/435/CEE - Imposta sulle società - Distribuzione di dividendi - Ritenuta alla fonte operata sui dividendi versati a società non residenti diverse dalle società quali definite ai sensi di detta direttiva - Esenzione dei dividendi versati a società residenti)

2009/C 180/07

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento

Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione degli artt. 43, 48, 56 e 58 CE e dell'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti ad una società madre stabilita in un altro Stato membro, ma esenzione per i dividendi distribuiti ad una società madre stabilita sul territorio nazionale — Soggetto passivo non contemplato nella direttiva società madri-figlie — Convenzione fiscale — Ostacolo alle libertà fondamentali — Situazione comparabile

Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 48 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro la quale esenti dalla ritenuta alla fonte i dividendi distribuiti da una controllata residente nel detto Stato ad una società per azioni stabilita nello stesso Stato, ma che assoggetti a tale ritenuta alla fonte dividendi analoghi versati ad una società controllante del tipo società di investimento a capitale variabile (SICAV) residente in un altro Stato membro, che riveste una forma giuridica sconosciuta nell’ordinamento giuridico del primo Stato e non è menzionata sull’elenco delle società di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, e che è altresì esente dall’imposta sul reddito in applicazione della normativa dell’altro Stato membro.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


Top
  翻译: