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Document 62007CN0446
Case C-446/07: Reference for a preliminary ruling from the Tribunale civile di Modena (Italy) lodged on 1 October 2007 — Alberto Severi, Cavazzuti e figli v Regione Emilia-Romagna
Causa C-446/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Modena (Italia) il 1° ottobre 2007 — Alberto Severi, Cavazzuti e figli/Regione Emilia-Romagna
Causa C-446/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Modena (Italia) il 1° ottobre 2007 — Alberto Severi, Cavazzuti e figli/Regione Emilia-Romagna
GU C 51 del 23.2.2008, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Modena (Italia) il 1o ottobre 2007 — Alberto Severi, Cavazzuti e figli/Regione Emilia-Romagna
(Causa C-446/07)
(2008/C 51/52)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale civile di Modena
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Alberto Severi, Cavazzuti e figli
Convenuta: Regione Emilia-Romagna
Questioni pregiudiziali
1) |
se l'articolo 3 par. 1 e articolo 13 par. 3 Reg. CE 2081/92 (ora articolo 3 par. 1 e 13 par. 2 Reg. Ce 510/06 (1)) in riferimento all'art. 2 D.lgs.109/92 (articolo 2 dir. 2000/13/CE (2)) debbano essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare contenente riferimenti geografici, per la quale vi sia stato in sede nazionale un «rigetto» o comunque un blocco dell'inoltro della richiesta alla Commissione europea di registrazione come DOP o IGP ai sensi dei citati regolamenti, debba essere considerata generica quantomeno per tutto il periodo in cui pendono gli effetti del suddetto «rigetto» o blocco; |
2) |
se l'articolo 3 par. 1 ed articolo 13 par. 3 Reg. CE 2081/92 (ora artticoli 3 par. 1 e 13 par. 2 Reg. Ce 510/06) in riferimento all'articolo 2 D.lgs. 109/92 (articolo 2 dir. 2000/13/CE (3)) debbano essere interpretati nel senso che la denominazione di un prodotto alimentare evocativo di un luogo non registrata come DOP o IGP ai sensi dei citati regolamenti, possa essere legittimamente utilizzata nel mercato europeo dai produttori che ne abbiano fatto uso in buona fede ed in modo costante per molto tempo prima dell'entrata in vigore del Regolamento CEE n. 2081/92 (ora Reg. CE 510/06) e nel periodo successivo a tale entrata in vigore; |
3) |
se l'articolo 15 par. 2 della dir. CEE 89/104, relativa all'armonizzazione delle legislazioni nazionali sui marchi, debba essere interpretato nel senso che al soggetto titolare di un marchio collettivo di prodotto alimentare, contenente un riferimento geografico, non è consentito impedire ai produttori di un prodotto, avente le stesse caratteristiche, di designarlo con una denominazione simile a quella contenuta nel marchio collettivo, qualora detti produttori abbiano usato tale denominazione in buona fede, in modo costante per un tempo molto anteriore alla data di registrazione del suddetto marchio collettivo. |
(1) GU L 93, pag. 12.
(2) GU L 109, pag. 29.
(3) GU L 40, pag. 1.