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Document 62007TN0457

Causa T-457/07: Ricorso proposto il 10 dicembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/EFSA

GU C 51 del 23.2.2008, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/47


Ricorso proposto il 10 dicembre 2007 — Evropaïki Dynamiki/EFSA

(Causa T-457/07)

(2008/C 51/87)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione con cui l'EFSA non ha accolto l'offerta del ricorrente e ha assegnato l'appalto ad un altro offerente;

condannare l'EFSA a pagare le spese legali della ricorrente e tutte le altre spese da essa sostenute in relazione al ricorso.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha presentato un'offerta in risposta al bando di gara aperta indetta dalla convenuta per la fornitura di consulenze informatiche (GU 2007/S 97 — 118626). La ricorrente contesta la decisione della convenuta 1o ottobre 2007 di respingere la sua offerta e di assegnare l'appalto ad un altro offerente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che l'EFSA non ha fornito una motivazione ai sensi dell'art. 253 CE e, in particolare, non ha informato la ricorrente sui meriti dell'aggiudicatario. Secondo la ricorrente, l'EFSA ha confuso criteri di selezione con criteri di aggiudicazione in sede di valutazione delle offerte e si è avvalsa di criteri di valutazione non espressamente inclusi nel bando di gara. Inoltre, la ricorrente afferma che l'EFSA ha commesso manifesti errori di valutazione.


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