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Document 62008CA0102

Causa C-102/08: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG (Sesta direttiva IVA — Art. 4, n. 5, secondo e quarto comma — Facoltà riconosciuta agli Stati membri di considerare come attività della pubblica autorità le attività degli organismi di diritto pubblico esentate a norma degli artt. 13 e 28 della sesta direttiva — Modalità d’esercizio — Diritto alla detrazione — Distorsioni di concorrenza di una certa importanza)

GU C 180 del 1.8.2009, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Düsseldorf-Süd/SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG

(Causa C-102/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 4, n. 5, secondo e quarto comma - Facoltà riconosciuta agli Stati membri di considerare come attività della pubblica autorità le attività degli organismi di diritto pubblico esentate a norma degli artt. 13 e 28 della sesta direttiva - Modalità d’esercizio - Diritto alla detrazione - Distorsioni di concorrenza di una certa importanza)

2009/C 180/25

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Düsseldorf-Süd

Convenuta: SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell’art. 4, n. 5, secondo e quarto comma, nonché dell’art. 13 della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Qualificazione come attività economica o come gestione patrimoniale della locazione a lungo termine di uffici e posti macchina da parte di un organismo di diritto pubblico — Modalità di esercizio della facoltà degli Stati membri di considerare come attività delle pubbliche autorità le attività di organismi di diritto pubblico esentate in forza degli artt. 13 o 28 della direttiva 77/388/CEE

Dispositivo

1)

Per potersi avvalere della facoltà di cui all’art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, facoltà in virtù della quale determinate attività degli organismi di diritto pubblico, esentate a norma degli artt. 13 o 28 della stessa direttiva, sono considerate come attività della pubblica autorità, gli Stati membri devono adottare una norma espressa.

2)

L’art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che gli organismi di diritto pubblico devono essere considerati come soggetti passivi per le attività o le operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità non solo quando il loro non assoggettamento, a norma del primo o del quarto comma di tale disposizione, provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza a danno di loro concorrenti privati, ma anche quando esso provocherebbe siffatte distorsioni a loro stesso danno.


(1)  GU C 142 del 7.6.2008.


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