This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CA0204
Case C-204/08: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 9 July 2009 (Reference for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof — Germany) — Peter Rehder v Air Baltic Corporation (Regulation (EC) No 44/2001 — Second indent of Article 5(1)(b) — Regulation (EC) No 261/2004 — Articles 5(1)(c) and 7(1)(a) — Montreal Convention — Article 33(1) — Air transport — Passenger claims for compensation against airlines in the case of flight cancellation — Place of performance of the service — Jurisdiction in the case of air transport from one Member State to another Member State by an airline established in a third Member State)
Causa C-204/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) — Convenzione di Montreal — Art. 33, n. 1 — Trasporti aerei — Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli — Luogo di esecuzione della prestazione — Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro]
Causa C-204/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) — Convenzione di Montreal — Art. 33, n. 1 — Trasporti aerei — Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli — Luogo di esecuzione della prestazione — Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro]
GU C 205 del 29.8.2009, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 205/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation
(Causa C-204/08) (1)
(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) - Convenzione di Montreal - Art. 33, n. 1 - Trasporti aerei - Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli - Luogo di esecuzione della prestazione - Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro)
2009/C 205/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Peter Rehder
Convenuta: Air Baltic Corporation
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Indennizzo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 261/2004, che un passeggero residente in uno Stato membro reclama da un vettore aereo avente sede in un altro Stato membro a seguito dell’annullamento di un volo tra il primo Stato membro e un terzo Stato membro — Accertamento della competenza dei giudici dello Stato membro in cui risiede il passeggero — Determinazione del «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto»
Dispositivo
L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.