This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CN0067
Case C-67/08: Reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on 20 February 2008 — Margarete Block v Finanzamt Kaufbeuren
Causa C-67/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 febbraio 2008 — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren
Causa C-67/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 febbraio 2008 — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren
GU C 107 del 26.4.2008, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 febbraio 2008 — Margarete Block/Finanzamt Kaufbeuren
(Causa C-67/08)
(2008/C 107/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Margarete Block.
Resistente: Finanzamt Kaufbeuren.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni di cui all'art. 73 D, n. 1, lett. a), e n. 3, Trattato CE/art. 58, n. 1, lett. a), e n. 3, CE consentano di escludere la detrazione dell'imposta di successione spagnola dall'imposta di successione tedesca anche nel caso di aperture di successioni dell'anno 1999 ai sensi dell'art. 21, n. 1 e n. 2, punto 1, della legge tedesca relativa all'imposta sulle successioni e donazioni, nel combinato disposto con l'art. 121 della legge tedesca relativa alla valutazione (restrizione oggettiva). |
2) |
Se l'art. 73 B, n. 1, Trattato CE/art. 56, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che l'imposta di successione che un altro Stato membro dell'Unione europea riscuote nel caso di acquisizione ereditaria di crediti di capitali di cui un de cuius, da ultimo residente in Germania sia titolare nei confronti di istituti di credito nello Stato membro medesimo da parte di un erede anch'esso residente in Germania, debba essere detratta dall'imposta di successione tedesca. |
3) |
Se, al fine di stabilire quale degli Stati interessati sia tenuto ad evitare la doppia imposizione rilevi la pertinenza dei diversi criteri di collegamento nelle normative fiscali nazionali e — in caso affermativo — se il collegamento dato dalla residenza del creditore sia più pertinente rispetto al collegamento dato dalla residenza del debitore. |