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Document 62008CN0094

Causa C-94/08: Ricorso proposto il 29 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

GU C 107 del 26.4.2008, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/20


Ricorso proposto il 29 febbraio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-94/08)

(2008/C 107/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. G. Rozet e sig.ra L. Lozano Palacios, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, mantenendo nella propria legislazione il requisito della cittadinanza spagnola per l'esercizio degli incarichi di capitano e di primo ufficiale (comandante in seconda) su tutte le navi battenti bandiera spagnola diverse dalle navi mercantili di stazza lorda inferiore a 100 GT, che trasportino carichi o un numero di passeggeri inferiore a 100 e che operino esclusivamente tra porti o luoghi situati in zone in cui la Spagna esercita la sua sovranità, diritti sovrani o la sua giurisdizione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del diritto comunitario, in particolare dell'art. 39 CE;

condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la legislazione spagnola, gli incarichi di capitano e di primo ufficiale su tutte le navi battenti bandiera spagnola diverse dalle navi mercantili di stazza lorda inferiore a 100 GT, che trasportino carichi o un numero di passeggeri inferiore a 100 e che operino esclusivamente tra porti o luoghi situati in zone in cui la Spagna esercita la sua sovranità, diritti sovrani o la sua giurisdizione, devono essere occupati da cittadini spagnoli.

La Commissione ritiene che il requisito, in generale, della cittadinanza spagnola per gli incarichi in esame sia in contrasto con l'art. 39 CE e non possa essere giustificato dalla deroga di cui al n. 4 dello stesso articolo. L'interpretazione della Commissione trova conferma, in particolare, nella sentenza nella causa C–405/01 (1), in cui la Corte ha dichiarato che la portata di tale deroga deve essere limitata a quanto è strettamente necessario alla salvaguardia dell'interesse generale dello Stato membro interessato e che, per quanto riguarda i citati incarichi, detto interesse non verrebbe messo in pericolo se i poteri d'imperio che essi implicano fossero esercitati solo sporadicamente, o addirittura eccezionalmente, da cittadini di altri Stati membri. Il Regno di Spagna, nonostante si fosse impegnato nella risposta al parere motivato a realizzare le opportune correzioni, non ha modificato la sua legislazione nel senso indicato dalla Commissione.


(1)  Sentenza 30 settembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (Racc. pag. I-10391).


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