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Document 62008CN0139
Case C-139/08: Reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Karlsruhe (Germany) lodged on 7 April 2008 — Criminal proceedings against Rafet Kqiku
Causa C-139/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania) il 7 aprile 2008 — Procedimento penale a carico di Rafet Kqiku
Causa C-139/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania) il 7 aprile 2008 — Procedimento penale a carico di Rafet Kqiku
GU C 183 del 19.7.2008, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania) il 7 aprile 2008 — Procedimento penale a carico di Rafet Kqiku
(Causa C-139/08)
(2008/C 183/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania)
Imputati nella causa principale
Pubblico Ministero:
1. |
(Procura generale della Repubblica di Karlsruhe) |
2. |
(Procura della Repubblica di Costanza) |
Imputato: Rafet Kqiku
Questioni pregiudiziali
Se la disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della decisione 896/2006/CE debba essere interpretata nel senso che ai permessi di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein elencati nell'allegato di tale decisione deve essere riconosciuta efficacia immediata di titoli di soggiorno (1), idonei a legittimare il transito nel territorio comune, in forza del riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri dell'Accordo di Schengen, dell'equipollenza di tali titoli al visto uniforme o nazionale di questi Stati membri;
oppure:
se la disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della decisione 896/2006/CE debba essere intesa nel senso che il cittadino di uno Stato terzo, titolare di uno dei permessi di soggiorno elencati nell'allegato, rilasciati dalla Svizzera o dal Liechtenstein e riconosciuti unilateralmente dagli Stati membri dell'Accordo di Schengen, è esonerato, ai fini del transito nel territorio comune, dall'obbligo di procurarsi il visto richiesto dall'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) n. 539/2001.
(1) GU L 167, pag. 8.