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Document 62008CN0250
Case C-250/08: Action brought on 10 June 2008 — Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium
Causa C-250/08: Ricorso proposto il 10 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
Causa C-250/08: Ricorso proposto il 10 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
GU C 223 del 30.8.2008, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/25 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-250/08)
(2008/C 223/38)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. R. Lyal e P. van Nuffel, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente:
— |
dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 18 CE, 43 CE e 56 CE e degli artt. 31 e 40 dell'Accordo SEE in quanto, nella Regione fiamminga, all'atto di calcolare l'agevolazione fiscale collegata all'acquisto di un bene immobile destinato a residenza principale, l'imposta di registro versata anteriormente in occasione dell'acquisto della residenza principale è presa in considerazione solo se quest'ultima era situata nella Regione fiamminga e non qualora fosse situata in uno Stato membro diverso dal Belgio o in uno Stato EFTA; |
— |
condannare il Regno del Belgio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La normativa belga relativa all'imposta di registro vigente nella Regione fiamminga prevede una diminuzione dell'imposta di registro in occasione dell'acquisto della residenza principale nella Regione fiamminga, in misura pari all'imposta di registro versata in occasione del precedente acquisto della residenza principale nella Regione fiamminga, a condizione che, durante lo stesso periodo, la precedente residenza principale sia venduta. La Commissione ritiene che tale normativa conceda un'agevolazione fiscale, a parità delle restanti condizioni, alle persone che si trasferiscono all'interno della Regione fiamminga, agevolazione che non è concessa alle persone che si trasferiscono nella Regione fiamminga provenendo da uno Stato membro diverso dal Belgio. La Commissione ritiene che tale normativa sia discriminatoria nei confronti dei cittadini dell'Unione che godono della libera circolazione e dei cittadini che godono del diritto di stabilimento, in quanto costituisce un ostacolo all'investimento immobiliare nella Regione fiamminga di capitali provenienti da Stati membri diversi dal Belgio; che, di conseguenza, tale normativa è in linea di principio contraria, rispettivamente, agli artt. 18 CE e 43 CE e 31 dell'Accordo SEE, ed agli artt. 56 CE e 40 dell'Accordo SEE. La Commissione giudica che, nel caso di specie, nessun motivo imperativo di interesse generale possa giustificare tale violazione del trattato. Inoltre, non si può nemmeno invocare la necessità di garantire la coerenza del regime tributario, dato che si tratta nel caso di specie di due situazioni tributarie diverse, disciplinate unicamente dalle norme specificamente applicabili alla situazione volta a volta rilevante.