Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0286

Causa C-286/08: Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

GU C 223 del 30.8.2008, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/33


Ricorso proposto il 30 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-286/08)

(2008/C 223/51)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e J.-B Laignelot)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo elaborato e adottato, entro un termine ragionevole, un progetto per la gestione dei rifiuti pericolosi, conforme ai requisiti della pertinente normativa comunitaria, e non avendo creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi che consenta lo smaltimento dei medesimi grazie all'utilizzazione dei metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 1, n. 2 e 6 della direttiva 91/689/CEE (1) relativa ai rifiuti pericolosi e degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 7, n. 1, della direttiva 2006/12/CE (2) (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE).

Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, il rispetto degli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE) nonché degli artt. 3, n. 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 della direttiva 99/31/CE (3), relativa alle discariche di rifiuti, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e degli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE) nonché agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, n. 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 della direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione, dopo aver esaminato le disposizioni legislative concernenti la gestione dei rifiuti pericolosi notificate dalla Repubblica ellenica e, in particolare, il piano nazionale di smaltimento, ha constatato che le medesime non soddisfano i requisiti del diritto comunitario per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.

In particolare, il piano nazionale di smaltimento presenta lacune in quanto si limita a orientamenti che necessitano di ulteriore elaborazione e che non soddisfano il requisito di «sufficiente precisione», in violazione del combinato disposto degli artt. 1, n. 2, e 6, n. 2, della direttiva 91/689/CEE e dell'art. 7, n. 1, della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE).

Parimenti, il piano nazionale di smaltimento non prevede una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento in quanto mancano le infrastrutture adeguate, mancano valutazioni relative al livello richiesto di capacità di trattamento e vi sono carenze per quanto riguarda la creazione e la collocazione geografica dei siti adeguati, in violazione del combinato disposto dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689/CEE e dell'art. 5 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE).

Inoltre, viene constatato che la prassi diffusa di smaltimento dei rifiuti pericolosi in Grecia è quella del «deposito temporaneo» il quale tuttavia, a causa del rinnovo delle relative autorizzazioni, in mancanza di discariche adeguate, si è trasformato in permanente. Ne consegue che non sono state adottate le misure adeguate per lo smaltimento sicuro e definitivo dei rifiuti pericolosi in modo da non compromettere la salute umana e senza arrecare pregiudizio all'ambiente, in violazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/689/CEE in combinato disposto con gli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12/CE (che ha sostituito la direttiva 75/442/CEE) e degli artt. 3, n. 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 della direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.


(1)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

(3)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.


Top
  翻译: