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Document 62009CA0084
Case C-84/09: Judgment of the Court (Second Chamber) of 18 November 2010 (reference for a preliminary ruling from the Regeringsrätten — Sweden) — X v Skatteverket (VAT — Directive 2006/112/EC — Article 2, first paragraph of Article 20 and Article 138(1) — Intra-Community acquisition of a new sailing boat — Immediate use of the goods purchased in the Member State of acquisition or in another Member State before transporting it to its final destination — Time-limit within which transport of goods to place of destination commences — Maximum duration of transport — Relevant point in time for determining whether a means of transport is new for the purposes of taxation thereof)
Causa C-84/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — X/Skatteverket (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 2, 20, primo comma, e 138, n. 1 — Acquisto intracomunitario di una barca a vela nuova — Uso immediato del bene acquistato nello Stato membro di acquisto o in un altro Stato membro prima che esso sia trasportato alla sua destinazione finale — Termine entro il quale ha inizio il trasporto del bene al luogo di destinazione — Durata massima del trasporto — Momento rilevante per determinare il carattere nuovo di un mezzo di trasporto ai fini della sua tassazione)
Causa C-84/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — X/Skatteverket (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 2, 20, primo comma, e 138, n. 1 — Acquisto intracomunitario di una barca a vela nuova — Uso immediato del bene acquistato nello Stato membro di acquisto o in un altro Stato membro prima che esso sia trasportato alla sua destinazione finale — Termine entro il quale ha inizio il trasporto del bene al luogo di destinazione — Durata massima del trasporto — Momento rilevante per determinare il carattere nuovo di un mezzo di trasporto ai fini della sua tassazione)
GU C 13 del 15.1.2011, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 13/5 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten — Svezia) — X/Skatteverket
(Causa C-84/09) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Artt. 2, 20, primo comma, e 138, n. 1 - Acquisto intracomunitario di una barca a vela nuova - Uso immediato del bene acquistato nello Stato membro di acquisto o in un altro Stato membro prima che esso sia trasportato alla sua destinazione finale - Termine entro il quale ha inizio il trasporto del bene al luogo di destinazione - Durata massima del trasporto - Momento rilevante per determinare il carattere nuovo di un mezzo di trasporto ai fini della sua tassazione)
2011/C 13/08
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Regeringsrätten
Parti
Ricorrente: X
Convenuto: Skatteverket
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regeringsrätten — Interpretazione degli artt. 2, 20 e 138 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Acquisto nello Stato membro A da parte di un privato residente nello Stato membro B di una barca a vela nuova che il privato intende utilizzare immediatamente nello Stato membro A o in altri Stati membri per un certo periodo prima di portarla verso la sua destinazione finale nello Stato membro B — Termine massimo per tale trasporto — Momento temporale rilevante per determinare la novità di un mezzo di trasporto ai fini della tassazione
Dispositivo
1) |
Gli artt. 20, primo comma, e 138, n. 1, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione di un’operazione quale cessione o acquisto intracomunitario non può dipendere dal rispetto di un qualsivoglia termine entro il quale debba aver inizio o concludersi il trasporto del bene di cui trattasi a partire dallo Stato membro di cessione verso lo Stato membro di destinazione. Nel caso particolare dell’acquisto di un mezzo di trasporto nuovo ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), ii), di tale direttiva, il carattere intracomunitario dell’operazione deve essere accertato mediante una valutazione complessiva di tutte le circostanze oggettive nonché dell’intenzione dell’acquirente, purché essa sia suffragata da elementi oggettivi che consentano di identificare lo Stato membro nel quale è previsto che abbia luogo l’utilizzazione finale del bene di cui trattasi. |
2) |
Per verificare se un mezzo di trasporto oggetto di un acquisto intracomunitario sia nuovo ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. b), della direttiva 2006/112, occorre riferirsi al momento della cessione del bene di cui trattasi dal venditore all’acquirente. |