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Document 62009CJ0247
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 18 November 2010.#Alketa Xhymshiti v Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Lörrach.#Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Baden-Württemberg - Germany.#Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons - Regulations (EEC) No 1408/71 and No 574/72 and Regulation (EC) No 859/2003 - Social security for migrant workers - Family benefits - National of a non-member country working in Switzerland and residing with his spouse and children in a Member State of which the children are nationals.#Case C-247/09.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 novembre 2010.
Alketa Xhymshiti contro Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Lörrach.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania.
Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 nonché (CE) n. 859/2003 - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Cittadino di un paese terzo che lavora in Svizzera e risiede con i suoi figli in uno Stato membro di cui i figli possiedono la cittadinanza.
Causa C-247/09.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 novembre 2010.
Alketa Xhymshiti contro Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Lörrach.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Finanzgericht Baden-Württemberg - Germania.
Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone - Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 nonché (CE) n. 859/2003 - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Cittadino di un paese terzo che lavora in Svizzera e risiede con i suoi figli in uno Stato membro di cui i figli possiedono la cittadinanza.
Causa C-247/09.
Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-11845
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:698
Causa C‑247/09
Alketa Xhymshiti
contro
Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden‑Württemberg)
«Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 nonché (CE) n. 859/2003 — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Cittadino di un paese terzo che lavora in Svizzera e risiede con i suoi figli in uno Stato membro di cui i figli possiedono la cittadinanza»
Massime della sentenza
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa dell’Unione — Ambito di applicazione ratione personae — Estensione ai cittadini di paesi terzi che non beneficiano di tale normativa a causa della loro nazionalità
(Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, allegato II, sezione A; regolamenti del Consiglio nn. 1408/71, 574/72 e 859/2003)
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni familiari — Cittadino di un paese terzo che risiede legalmente in uno Stato membro ma non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 859/2003 — Inapplicabilità della normativa comunitaria
[Accordo CE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone, allegato II, sezione A; regolamenti del Consiglio n. 1408/71, artt. 2, 13 e 76, e n. 574/72, art. 10, n. 1, lett. a)]
1. Nel caso in cui un cittadino di un paese terzo risieda legalmente in uno Stato membro dell’Unione e lavori in Svizzera, nei suoi confronti non trova applicazione, nello Stato membro di residenza, il regolamento n. 859/2003, che estende le disposizioni del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, in quanto tale regolamento n. 859/2003 non figura tra gli atti comunitari menzionati nella sezione A dell’allegato II dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, che le parti di tale Accordo s’impegnano ad applicare.
Non è quindi possibile constatare l’esistenza di un obbligo a carico dello Stato membro di residenza di applicare a detto lavoratore subordinato e al suo coniuge i regolamenti n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, e n. 574/72, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97.
(v. punto 39, dispositivo 1)
2. Gli artt. 2, 13 e 76 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, nonché l’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, sono irrilevanti nei confronti di un cittadino di un paese terzo legalmente residente in uno Stato membro, ma non rientrante nella sfera d’applicazione del regolamento n. 859/2003, che estende le disposizioni del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, in quanto la sua situazione ricade nella normativa dello Stato membro di residenza. La mera circostanza che i figli di tale cittadina siano cittadini dell’Unione non produce l’effetto di rendere illegittimo il rifiuto di concedere assegni familiari nello Stato membro di residenza allorché le condizioni di legge necessarie per tale concessione non sono soddisfatte.
Il diritto comunitario non pregiudica, infatti, la competenza degli Stati membri a organizzare i propri regimi di previdenza sociale e, in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale nonché l’importo e la durata delle stesse.
(v. punti 41, 43, 45, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
18 novembre 2010 (*)
«Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone – Regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 nonché (CE) n. 859/2003 – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Cittadino di un paese terzo che lavora in Svizzera e risiede con i suoi figli in uno Stato membro di cui i figli possiedono la cittadinanza»
Nel procedimento C‑247/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) con decisione 18 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2009, nella causa
Alketa Xhymshiti
contro
Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann (relatore), presidente di sezione, dal sig. L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. V. Kreuschitz, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992 (GU L 392, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»); (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»); (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1), nonché dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6; in prosieguo: l’«Accordo UE-Svizzera»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Xhymshiti, cittadina albanese legalmente residente in Germania, coniugata con un cittadino kossovaro legalmente residente in Germania che lavora in Svizzera, e la Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Lörrach (Agenzia federale dell’impiego – Cassa per gli assegni familiari di Lörrach; in prosieguo: la «FKL»), in merito al rifiuto da parte di quest’ultima di concedere, a titolo di assegni familiari, un importo corrispondente alla differenza tra gli assegni familiari svizzeri e gli assegni familiari tedeschi per i due figli, di cittadinanza tedesca.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 I regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 perseguono la finalità di consentire il trasferimento delle prestazioni sociali tra gli Stati membri allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone.
4 L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, rubricato «Campo di applicazione quanto alle persone», stabilisce quanto segue:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
5 Ai termini dell’art. 13 di tale regolamento, rubricato «Norme generali»:
«1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.
2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro.
(...)».
6 L’art. 76, n. 1, di detto regolamento, intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari», dispone quanto segue:
«Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’art. 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro».
7 L’art. 10, n. 1, del regolamento n. 574/72, intitolato «Norme applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi in caso di cumulo dei diritti a prestazioni o assegni familiari», prevede quanto segue:
«1. a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.
b) Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:
i) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;
ii) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 77 o 78 del regolamento, dalla persona che ha diritto a dette prestazioni o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto a tali prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di tali articoli; in tal caso l’interessato beneficia delle prestazioni o degli assegni familiari dello Stato membro nel cui territorio risiedono i figli, a carico di detto Stato membro, nonché eventualmente delle prestazioni diverse dagli assegni familiari di cui agli articoli 77 o 78 del regolamento, a carico dello Stato competente a norma di questi articoli».
8 Il regolamento n. 859/2003 è diretto ad estendere ai cittadini di paesi terzi i diritti concessi ai cittadini dell’Unione dai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.
9 Il nono, undicesimo, dodicesimo, quindicesimo e sedicesimo ‘considerando’ di detto regolamento così recitano:
«(9) È pertanto opportuno prevedere l’applicazione delle norme di coordinamento del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nella Comunità ai quali le disposizioni di detti regolamenti non siano attualmente applicabili a causa della nazionalità e che soddisfino le altre condizioni previste dal medesimo regolamento; una siffatta estensione è particolarmente importante nella prospettiva dell’imminente allargamento dell’Unione europea.
(...)
11) Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 sono applicabili, in virtù del presente regolamento, solo a condizione che l’interessato sia già in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro. La legalità del soggiorno è quindi presupposto dell’applicazione di tali disposizioni.
12) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 non si applicano ad una situazione i cui elementi si collochino tutti all’interno di un solo Stato membro. Ciò vale in particolare quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e un solo Stato membro.
(...)
15) Per conseguire tali obiettivi è necessario ed opportuno impiegare, ai fini dell’estensione del campo di applicazione delle norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza, uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri che abbiano partecipato all’adozione del presente regolamento.
16) Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi risultanti da accordi internazionali conclusi con paesi terzi di cui la Comunità è parte e che prevedono vantaggi in materia di sicurezza sociale».
10 L’art. 1 del regolamento n. 859/2003 prevede quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni di cui all’allegato del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all’interno di un solo Stato membro».
11 L’allegato del regolamento n. 859/2003, relativo alle disposizioni particolari di cui all’art. 1 di tale regolamento, relativamente alla Germania stabilisce che «[p]er quanto riguarda le prestazioni familiari il presente regolamento si applica unicamente ai cittadini dei paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno chiamato “Aufenthaltserlaubnis” o “Aufenthaltsberechtigung” a norma del diritto tedesco».
12 L’art. 1 dell’allegato II dell’Accordo UE-Svizzera, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così dispone:
«1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento in vigore al momento della firma dell’Accordo, modificati dalla sezione A del presente allegato o regole ad essi equivalenti.
2. I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera».
13 La sezione A di detto allegato si riferisce sia al regolamento n. 1408/71 sia al regolamento n. 574/72.
La normativa nazionale
14 L’art. 62, n. 1, della legge federale tedesca relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’«EStG») stabilisce quanto segue:
«Per quanto riguarda i figli ai sensi dell’art. 63, gli assegni familiari, in forza di questa legge, spettano a chiunque:
1. abbia il domicilio o il luogo di residenza abituale nel territorio nazionale (...)».
15 L’art. 65, n. 1, dell’EStG, rubricato «Altre prestazioni per i figli», così recita:
«Gli assegni per figli a carico non sono versati per il figlio che benefici di una delle seguenti prestazioni o che ne beneficerebbe qualora fosse presentata un’istanza in questo senso:
(...)
2. prestazioni per figli concesse all’estero ed equiparabili agli assegni per figli a carico o ad una delle prestazioni menzionate al punto 1;
(...)».
16 Il giudice del rinvio precisa che il diritto agli assegni familiari tedeschi non è subordinato alla condizione dell’esercizio di un’attività economica in Germania.
17 Inoltre, il giudice del rinvio specifica che gli assegni familiari svizzeri sono equiparabili agli assegni familiari tedeschi.
Causa principale e questioni pregiudiziali
18 I coniugi Xhymshiti vivono in Germania con i due figli e sono entrambi in possesso dei titoli di soggiorno menzionati nell’allegato del regolamento n. 859/2003 nella parte relativa alla Germania.
19 La sig.ra Xhymshiti, cittadina albanese, non svolge attività economica. Il sig. Xhymshiti, cittadino kossovaro, lavora in Svizzera, dove versa contributi al regime di assicurazione vecchiaia e reversibilità. Egli percepisce dal suo datore di lavoro svizzero assegni familiari per i figli, i quali sono entrambi cittadini tedeschi.
20 Dalla nascita del figlio Albion, il 28 aprile 2005, la sig.ra Xhymshiti riceveva assegni familiari detti «parziali» da parte dello Stato tedesco, nella misura della differenza tra gli assegni familiari tedeschi e gli assegni svizzeri, di importo inferiore.
21 Dopo la nascita, il 30 giugno 2007, del secondo figlio, Albiona, il 13 luglio 2007 la sig.ra Xhymshiti ha chiesto la concessione degli assegni familiari parziali tedeschi anche per la bambina.
22 Come conseguenza di tale domanda, in data 5 settembre 2007 la FKL ha soppresso gli assegni familiari per Albion, in quanto il sig. Xhymshiti percepiva, per tale figlio, assegni familiari in Svizzera.
23 Il 12 ottobre 2007 la sig.ra Xhymshiti ha nuovamente chiesto alla FKL la corresponsione degli assegni familiari per i due figli. La FKL, che ha ricevuto tale domanda il 15 ottobre 2007, l’ha respinta il 25 ottobre 2007, senza menzionare il nome di alcuno dei figli. Essa ha ritenuto che, dato che i coniugi Xhymshiti non rientravano nell’Accordo UE-Svizzera a causa della loro cittadinanza, non fosse possibile concedere gli assegni familiari parziali ai sensi dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.
24 Il 19 febbraio 2008 la FKL ha respinto l’opposizione proposta dalla sig.ra Xhymshiti contro tale decisione di rigetto. Nella sua decisione di conferma del rigetto iniziale, la FKL ha indicato che, a decorrere dal giugno 2007, la figlia Albiona beneficiava di una prestazione straniera equiparabile agli assegni familiari tedeschi e che era irrilevante la circostanza che tale prestazione fosse di importo inferiore agli assegni nazionali.
25 La sig.ra Xhymshiti ha quindi presentato un ricorso dinanzi al giudice del rinvio contro la decisione di rigetto del 25 ottobre 2007 e la decisione pronunciata il 19 febbraio 2008 sull’opposizione. La stessa ha inoltre richiesto la corresponsione degli assegni familiari tedeschi a cui ritiene di aver diritto.
26 Nutrendo dubbi in merito all’applicabilità del regolamento n. 859/2003 e, conseguentemente, dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 ai cittadini di un paese terzo che si trovino in una situazione come quella dei coniugi Xhymshiti, il Finanzgericht Baden-Württemberg, adito con il ricorso, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, nel caso in cui un cittadino di un paese terzo risieda legalmente in uno Stato membro dell’Unione (…) e lavori [in Svizzera], trovi applicazione nei suoi confronti e nei confronti della moglie, cittadina di un paese terzo, nello Stato membro di residenza, il regolamento (…) n. 859/2003, con la conseguenza che lo Stato membro di residenza deve applicare al lavoratore e alla moglie i regolamenti (…) nn. 1408/71 e 574/72.
2) Qualora la prima questione sia risolta negativamente, se, nelle circostanze di cui alla prima questione, occorra interpretare gli artt. 2, 13 e 76 del regolamento (…) n. 1408/71 e 10, n. 1, lett. a), del regolamento (…) n. 574/72 nel senso che, nello Stato membro di residenza, ad una madre cittadina di un paese terzo possa essere rifiutata la concessione di prestazioni familiari per il fatto che è cittadina di un paese terzo, nonostante il figlio interessato sia cittadino dell’Unione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 859/2003 sia applicabile ai cittadini di un paese terzo che si trovino in una situazione come quella del sig. Xhymshiti e della moglie.
28 In proposito occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 859/2003, affinché le disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 siano applicabili ad un cittadino di un paese terzo ed ai suoi familiari, egli deve soddisfare due condizioni. In tal senso, da un lato, egli deve soggiornare legalmente in uno Stato membro e, dall’altro, non deve trovarsi in una situazione in cui tutti gli elementi si collochino all’interno di un solo Stato membro. Dal dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 859/2003, che formula alcune precisazioni sul secondo requisito, si evince che quest’ultima ipotesi si verifica, in particolare, quando la situazione di un cittadino di un paese terzo presenta unicamente legami con un paese terzo e un solo Stato membro.
29 Per quanto attiene, da una parte, alla prima condizione, si constata che, alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, sia il sig. Xhymshiti sia la moglie si trovano in situazione di soggiorno legale in Germania e rispettano la condizione attinente al possesso di un titolo di soggiorno tedesco menzionato nell’allegato del regolamento n. 859/2003. Pertanto, la prima condizione può essere considerata soddisfatta.
30 Per quanto riguarda, dall’altra parte, la seconda condizione, è giocoforza constatare, come sostiene il governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, e come risulta dalla decisione di rinvio, che la situazione del sig. Xhymshiti non contiene elementi collegati a più di uno Stato membro. Sotto questo profilo, la circostanza che egli eserciti un’attività professionale in Svizzera è irrilevante.
31 Tuttavia è pacifico, come unanimamente sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee e dal giudice del rinvio, che, ai fini dell’applicazione dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, la Confederazione svizzera deve essere assimilata ad uno Stato membro dell’Unione.
32 Una siffatta conclusione si impone in forza dell’art. 1 dell’allegato II dell’Accordo UE-Svizzera, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il n. 1 di tale articolo, infatti, obbliga le parti contraenti ad applicare tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti comunitari cui è fatto riferimento così come vigenti al momento della firma di detto Accordo e come modificati dalla sezione A di tale allegato.
33 Inoltre, ai sensi del n. 2 del medesimo art. 1, «[i] termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, la Svizzera».
34 Sia il regolamento n. 1408/71 sia il regolamento n. 574/72 figurano nella sezione A dell’allegato II, intitolata «Atti cui è fatto riferimento», dell’Accordo UE‑Svizzera. Ne risulta che le disposizioni di tali regolamenti si applicano, oltre agli Stati membri, anche alla Confederazione svizzera.
35 Tuttavia, è necessario precisare che quanto sopra non vale per il regolamento n. 859/2003, il quale non figura tra gli atti comunitari che le parti dell’Accordo UE-Svizzera si impegnano ad applicare e che, conseguentemente, sono menzionati alla sezione A dell’allegato II di detto Accordo. È pacifico che tale sezione A elenca alcuni degli atti che modificano i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, circostanza che è indizio della volontà delle parti di tale Accordo di fare apparire in detta sezione, in forma di separata iscrizione, ogni modifica di tali atti legislativi.
36 Come giustamente sostenuto dal governo tedesco nelle sue osservazioni scritte, il regime instaurato da detto Accordo, limitandosi all’applicazione degli atti ivi esplicitamente menzionati, non ha lo scopo di rinviare agli atti nella loro versione aggiornata. Quindi, anche laddove si ritenesse che il regolamento n. 859/2003 costituisca una mera modifica dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, esso non può essere applicato in forza dell’Accordo UE-Svizzera. Tale regolamento, successivo all’Accordo UE-Svizzera, può quindi essere incluso in tale Accordo unicamente in seguito ad una modifica dell’Accordo stesso.
37 Pertanto, si deve constatare che l’esercizio, da parte del sig. Xhymshiti, di un’attività professionale in Svizzera non costituisce un fattore che estende la sua situazione oltre i confini di un solo Stato membro. La sua situazione, infatti, presenta unicamente collegamenti con un paese terzo e un solo Stato membro, ossia, rispettivamente, la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania.
38 Di conseguenza, poiché il secondo dei due requisiti stabiliti dall’art. 1 del regolamento n. 859/2003 non è soddisfatto, detto regolamento non si applica alla situazione di una persona come il sig. Xhymshiti.
39 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima questione sottoposta dichiarando che, nel caso in cui un cittadino di un paese terzo risieda legalmente in uno Stato membro dell’Unione e lavori in Svizzera, nei suoi confronti non trova applicazione, nello Stato membro di residenza, il regolamento n. 859/2003, in quanto tale regolamento non figura tra gli atti comunitari menzionati nella sezione A dell’allegato II dell’Accordo UE-Svizzera, che le parti di tale Accordo s’impegnano ad applicare. Non è quindi possibile constatare l’esistenza di un obbligo a carico dello Stato membro di residenza di applicare a detto lavoratore subordinato e al suo coniuge i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.
Sulla seconda questione
40 La seconda questione è diretta a chiarire se le disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 consentano ad uno Stato membro di residenza di rifiutare la concessione di assegni familiari ad una cittadina di un paese terzo a causa della sua cittadinanza, allorché i suoi figli sono cittadini dell’Unione.
41 A questo proposito occorre rilevare che, come emerge dalla soluzione fornita alla prima questione, i coniugi Xhymshiti non rientrano nella sfera d’applicazione del regolamento n. 859/2003, con la conseguenza che neppure i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 risultano loro applicabili. Pertanto, la concessione di assegni familiari per i loro due figli ricade esclusivamente nella normativa dello Stato membro di residenza, ossia nella normativa tedesca.
42 Orbene, dalla descrizione della normativa tedesca contenuta nella decisione di rinvio si evince che, ex art. 62, n. 1, punto 1, dell’EStG, la concessione degli assegni familiari tedeschi è subordinata alla condizione della residenza nel territorio tedesco. Il giudice del rinvio rileva che la sig. Xhymshiti, pur soddisfacendo questo requisito, a norma dell’art. 65, n. 1, punto 1, dell’EStG è cionondimeno esclusa dal beneficio di dette prestazioni in considerazione del fatto che il coniuge percepisce prestazioni equiparabili in Svizzera.
43 Occorre ricordare che il diritto comunitario non pregiudica la competenza degli Stati membri a organizzare i propri regimi di previdenza sociale e che, in mancanza di un’armonizzazione a livello comunitario, spetta alla legislazione di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti per la concessione delle prestazioni di previdenza sociale nonché l’importo e la durata delle stesse (sentenza 21 febbraio 2008, causa C‑507/06, Klöppel, Racc. pag. I‑943, punto 16).
44 A questo riguardo, la mera circostanza che i figli dei coniugi Xhymshiti siano cittadini dell’Unione non produce la conseguenza di rendere illegittimo il rifiuto di concedere gli assegni familiari in Germania allorché, come emerge dagli accertamenti svolti dal giudice del rinvio, le condizioni di legge necessarie per tale concessione non sono soddisfatte.
45 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione sottoposta nel senso che gli artt. 2, 13 e 76 del regolamento n. 1408/71 nonché l’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 sono irrilevanti nei confronti di una cittadina di un paese terzo che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale, in quanto la sua situazione ricade nella normativa dello Stato membro di residenza. La mera circostanza che i figli di tale cittadina siano cittadini dell’Unione non produce l’effetto di rendere illegittimo il rifiuto di concedere gli assegni familiari nello Stato membro di residenza allorché, come emerge dagli accertamenti svolti dal giudice del rinvio, le condizioni di legge necessarie per tale concessione non sono soddisfatte.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
1) Nel caso in cui un cittadino di un paese terzo risieda legalmente in uno Stato membro dell’Unione europea e lavori in Svizzera, nei suoi confronti non trova applicazione, nello Stato membro di residenza, il regolamento (CE) del Consiglio 14 maggio 2003, n. 859, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, in quanto tale regolamento n. 859/2003 non figura tra gli atti comunitari menzionati nella sezione A dell’allegato II dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, che le parti di tale Accordo s’impegnano ad applicare. Non è quindi possibile constatare l’esistenza di un obbligo a carico dello Stato membro di residenza di applicare a detto lavoratore subordinato e al suo coniuge i regolamenti (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, e (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97.
2) Gli artt. 2, 13 e 76 del regolamento n. 1408/71 nonché l’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 sono irrilevanti nei confronti di una cittadina di un paese terzo che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale, in quanto la sua situazione ricade nella normativa dello Stato membro di residenza. La mera circostanza che i figli di tale cittadina siano cittadini dell’Unione non produce l’effetto di rendere illegittimo il rifiuto di concedere assegni familiari nello Stato membro di residenza allorché, come emerge dagli accertamenti svolti dal giudice del rinvio, le condizioni di legge necessarie per tale concessione non sono soddisfatte.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.