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Document 62009CN0137
Case C-137/09: Reference for a preliminary ruling from the Raad van State (Netherlands) lodged on 15 April 2009 — M.M. Josemans and the Burgemeester of Maastricht v Rechtbank Maastricht
Causa C-137/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 aprile 2009 — 1. M.M. Josemans 2. Burgemeester van Maastricht
Causa C-137/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 aprile 2009 — 1. M.M. Josemans 2. Burgemeester van Maastricht
GU C 141 del 20.6.2009, p. 32–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 15 aprile 2009 — 1. M.M. Josemans 2. Burgemeester van Maastricht
(Causa C-137/09)
2009/C 141/57
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti |
: |
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Questioni pregiudiziali
1) |
Se un regime, come quello in esame nella fattispecie, vertente sull’accesso di non residenti ai coffeeshops, rientri integralmente o parzialmente nell’ambito di applicazione del Trattato CE, segnatamente della libera circolazione dei beni e/o dei servizi, oppure del divieto di discriminazione di cui all’art. 12, in combinato disposto con l’art. 18 del Trattato CE. |
2) |
Nei limiti in cui siano applicabili le disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei beni e/o dei servizi, se un divieto di ammissione dei non residenti ai coffeeshops come disposto dall’art. 2.3.1.3e, 1o comma, dell’APV (Algemene plaatselijke verordening, regolamento generale locale di Maastricht), in combinato disposto con la decisione del sindaco 13 luglio 2006, costituisca un mezzo idoneo e proporzionale per ridurre il turismo della droga e il disturbo da esso provocato. |
3) |
Se il divieto di discriminazione dei cittadini dell’Unione sulla base della nazionalità, di cui all’art. 12, in combinato disposto con l’art. 18 del Trattato CE, sia applicabile al regime relativo all’ammissione di non residenti ai coffeeshops, qualora e nei limiti in cui non trovino applicazione le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei beni e dei servizi. |
4) |
In caso di risposta affermativa, se la relativa discriminazione indiretta tra residenti e non residenti sia giustificata e se il divieto di ammissione di non residenti ai coffeeshops rappresenti un mezzo idoneo e proporzionale per ridurre il turismo della droga e il disturbo da esso provocato. |