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Document 62009CN0351
Case C-351/09: Action brought on 28 August 2009 — Commission of the European Communities v Republic of Malta
Causa C-351/09: Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
Causa C-351/09: Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
GU C 267 del 7.11.2009, p. 45–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/45 |
Ricorso proposto il 28 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta
(Causa C-351/09)
2009/C 267/77
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, K. Xuereb, agenti)
Convenuta: Repubblica di Malta
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica di Malta,
è inadempiente agli artt. 8 e 15 della suddetta direttiva; |
— |
condannare la Repubblica di Malta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’art. 15, n. 2, della direttiva, il termine ultimo per la presentazione di relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio era il 22 marzo 2007. Inoltre, l’obbligo di presentare la relazione sintetica sui programmi di monitoraggio delle acque interne è indipendente dall’obbligo di presentare il primo progetto di gestione integrata dei bacini idrografici. Ad oggi, la relazione sintetica relativa ai programmi di monitoraggio delle acque superficiali interne non risulta disponibile. Conseguentemente, la Commissione ritiene che la Repubblica di Malta sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell’art. 15, n. 2, della direttiva.
Inoltre, sulla base delle precedenti informazioni fornite dalla Repubblica di Malta e per la mancanza di informazioni riguardanti la relazione sintetica relativa ai programmi di monitoraggio delle acque interne superficiali, alla quale la Repubblica di Malta è tenuta, la Commissione ritiene che la Repubblica di Malta, ad oggi, non abbia elaborato programmi di monitoraggio delle acque superficiali interne e non li abbia resi operativi ai sensi dell’art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva. Tali programmi sono essenziali al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all’interno di ciascun distretto idrografico (2).
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)
(2) Art. 8, n. 1, della direttiva 2000/60/CE