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Document 62009CN0372
Case C-372/09: Reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation (France) lodged on 17 September 2009 — Josep Penarroja Fa v Procureur général près la Cour d’appel de Paris
Causa C-372/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 17 settembre 2009 — Josep Penarroja Fa/Procuratore generale presso la Cour d’appel de Paris
Causa C-372/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 17 settembre 2009 — Josep Penarroja Fa/Procuratore generale presso la Cour d’appel de Paris
GU C 282 del 21.11.2009, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/29 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation (Francia) il 17 settembre 2009 — Josep Penarroja Fa/Procuratore generale presso la Cour d’appel de Paris
(Causa C-372/09)
2009/C 282/50
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation (Francia)
Parti
Ricorrente: Josep Penarroja Fa
Convenuta: Procuratore generale presso la Cour d’appel de Paris
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’art. 50 CE debba essere interpretato nel senso che può riguardare l’incarico di consulenza conferito, nell’ambito di una controversia pendente dinanzi a giudici nazionali, ad un professionista nominato dal giudice cui è sottoposta tale controversia, nelle condizioni descritte [nella decisione di rinvio]. |
2) |
Se la nozione di partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri, di cui all’art. 45, primo comma, CE, debba essere interpretata nel senso che è applicabile ad un incarico di consulenza attribuito da un giudice francese conformemente alle disposizioni dei codici di procedura civile e di procedura penale, della legge 29 giugno 1971, n. 498, e del decreto 23 dicembre 2004, n. 1463. |
3) |
Se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, quale quella dettata dalla legge 29 giugno 1971, n. 498, e dal decreto 23 dicembre 2004, n. 1463, come modificati, che subordina l’iscrizione nell’albo dei consulenti giudiziari istituito presso una Corte d’Appello a requisiti di età, di competenza, di moralità e di imparzialità, senza tener conto del fatto che al richiedente l’iscrizione sia già stata riconosciuta la qualità di consulente dai giudici del suo Stato d’origine e senza prevedere altre modalità di accertamento delle sue capacità. |