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Document 62009TN0053
Case T-53/09: Action brought on 11 February 2009 — Cafea v OHIM — Christian (BEST FARM)
Causa T-53/09: Ricorso proposto l’ 11 febbraio 2009 — Cafea/UAMI — Christian (BEST FARM)
Causa T-53/09: Ricorso proposto l’ 11 febbraio 2009 — Cafea/UAMI — Christian (BEST FARM)
GU C 90 del 18.4.2009, p. 30–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 90/30 |
Ricorso proposto l’11 febbraio 2009 — Cafea/UAMI — Christian (BEST FARM)
(Causa T-53/09)
2009/C 90/47
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cafea GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Schumann e M. Hartmann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Dieter Christian (Francoforte, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 27 novembre 2008 nel procedimento R 420/2008-1; |
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condannare il convenuto alle spese del procedimento; |
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condannare il richiedente alle spese derivanti dai procedimenti di opposizione e di ricorso dinanzi all’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Dieter Christian
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BEST FARM», per prodotti appartenenti alle classi 29, 30, 31 e 32 (domanda di registrazione n. 3 089 281)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente sotto la sua precedente denominazione sociale KORD Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo tedesco «BESTFORM», per prodotti e servizi appartenenti alle classi 1, 29, 30, 32, 33 e 42 (n. 30 056 334)
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto tra i marchi contrapposti sussisterebbe un rischio di confusione o per lo meno un rischio di associazione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).