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Document 62009TN0086

Causa T-86/09: Ricorso proposto il 19 febbraio 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

GU C 113 del 16.5.2009, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/38


Ricorso proposto il 19 febbraio 2009 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-86/09)

2009/C 113/76

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera in data 12 dicembre 2008, recante il rigetto dell’offerta da quest’ultima presentata nell’ambito della gara d’appalto MARE/2008/01 per la «fornitura di computer e servizi connessi, inclusa la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici della DG MARE» (1), nonché le ulteriori decisioni ad essa connesse, ivi inclusa quella che assegna l’appalto al migliore offerente;

condannare la Commissione a risarcire alla ricorrente i danni patiti in conseguenza della procedura di gara in questione, stimati in EUR 2 520 000;

condannare la Commissione a sopportare le spese processuali, incluse le spese vive sostenute dalla ricorrente con riguardo al presente ricorso, anche per il caso in cui il presente ricorso dovesse essere respinto.

Motivi e principali argomenti

Nel presente caso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisone della convenuta di rifiutare la sua offerta, presentata in risposta al bando di gara d’appalto MARE/2008/01 per la «fornitura di computer e servizi connessi, inclusa la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informatici della DG MARE», e di assegnare l’appalto al migliore offerente. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della procedura di gara.

A sostegno delle proprie censure, la ricorrente deduce quattro argomenti.

In primo luogo, essa afferma che la convenuta, non avendo offerto l’accesso a tutta la documentazione tecnica disponibile ed al codice sorgente, che si trovava a disposizione unicamente del precedente contraente, ha violato il principio di parità di trattamento poiché non ha osservato il criterio di esclusione di cui all’art. 93, n. 1, e 94, del regolamento finanziario (2). Inoltre, la ricorrente osserva che l’eccessiva parsimonia nell’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’«offerta economicamente più vantaggiosa» avrebbe di fatto neutralizzato l’impatto dell’effetto del prezzo, in violazione delle previsioni del regolamento finanziario. Ancora, la ricorrente deduce che la propria offerta è stata valutata dalla convenuta sulla base di criteri diversi rispetto a quelli enunciati nel capitolato d’oneri, in violazione dell’obbligo di trasparenza.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la convenuta ha omesso di motivare adeguatamente la sua decisione, in particolare con riguardo ai criteri di qualità n. 2 e n. 3, in violazione del principio di trasparenza.

In terzo luogo, la ricorrente solleva taluni dubbi sul fatto che i membri del comitato di valutazione abbiano agito nonostante si trovassero in una situazione di conflitto di interessi, così violando un requisito procedimentale.

In quarto luogo, la ricorrente asserisce che la convenuta sarebbe incorsa in parecchi e manifesti errori di valutazione.


(1)  GU 2008/S 115-152936.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


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