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Document 62009TN0216

Causa T-216/09: Ricorso presentato il 27 maggio 2009 — Astrim et Elyo Italia/Commissione

GU C 167 del 18.7.2009, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 167/23


Ricorso presentato il 27 maggio 2009 — Astrim et Elyo Italia/Commissione

(Causa T-216/09)

2009/C 167/45

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Astrim SpA (Roma, Italia), Elyo Italia Srl (Sesto San Giovanni, Italia) (rappresentante: M. Brugnoletti, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

In via principale: annullare la decisione della Commissione che ha ritenuto incompleta l’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente in risposta al bando di gara (1) per l’affidamento del servizio di manutenzione del Centro comune di ricerca n. 2008 — C04 005, comunicata con lettera del 27 marzo 2009 ed integrata con comunicazione del 3 aprile 2009, nonché tutte le decisioni successive e correlate, compresa quella di attribuire l’aggiudicazione della gara ad altra impresa.

In via subordinata: annullare il punto 17 dell’invito a presentare offerta per la gara n. 2008 — C04 005, nella parte in cui era fissato un criterio generico di esclusione dalla gara.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese legali.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa i ricorrenti domandano l’annullamento della decisione con cui la Commissione ha escluso la loro offerta in risposta al bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del Centro comune di ricerca n. 2008 — C04 005 ed ha aggiudicato ad altra società.

I ricorrenti fondano le proprie domande su tre motivi:

Con il primo motivo, i ricorrenti affermano che la Commissione ha violato il punto 17 dell’invito ad offrire, gli articoli 92 ed 89 del Regolamento del Consiglio del 25 giugno 2002, n. 1605/2002 (2), nonché i principi di trasparenza e parità di trattamento, in quanto ha deciso di escludere l’offerta dei ricorrenti valutando erroneamente che la stessa fosse incompleta di alcuni prezzi, mentre il raggruppamento ricorrente ha volutamente inteso offrire un prezzo pari a zero.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono il difetto di motivazione del provvedimento di esclusione in quanto l’art. 17 dell’invito ad offrire non prevede l’automatica esclusione nel caso di omessa compilazione di una voce dell’offerta economica, bensì pone l’esclusione come una mera eventualità, lasciando alla libera valutazione della Commissione la decisione se escludere o meno il concorrente, decisione che, essendo discrezionale, deve essere supportata da adeguata motivazione, assente nel provvedimento di esclusione adottato dalla Commissione.

Con il terzo motivo e solo per il caso in cui il Tribunale non dovesse accogliere gli altri due motivi, i ricorrenti chiedono l’annullamento del punto 17 dell’invito a presentare offerta per violazione degli articoli 92 ed 89 del Regolamento del Consiglio 1605/2002, già citato, in quanto al suddetto punto 17 contiene un criterio generico di esclusione


(1)  G.U. 2008/S 2008-274999 del 25 ottobre 2008.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.


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