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Document 62009TN0228

Causa T-228/09: Ricorso proposto l’ 11 giugno 2009 — United States Polo Association/UAMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

GU C 180 del 1.8.2009, p. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/62


Ricorso proposto l’11 giugno 2009 — United States Polo Association/UAMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)

(Causa T-228/09)

2009/C 180/114

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: United States Polo Association (Lexington, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Textiles CMG, SA (Onteniente, Valencia, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009, procedimento R 886/2008-4; e

condannare il convenuto alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dalla ricorrente, e, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso partecipi al procedimento, condannarla alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «U.S. POLO ASSN.», per prodotti delle classi 9, 20, 21, 24 e 27.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: la registrazione spagnola del marchio denominativo «POLO-POLO», per prodotti della classe 24; la registrazione comunitaria del marchio denominativo «POLO-POLO», per prodotti delle classi 24, 25 e 39.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio 207/2009), in quanto la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che sussista un rischio di confusione tra i marchi in questione.


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