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Document 62009TN0228
Case T-228/09: Action brought on 11 June 2009 — United States Polo Association v OHIM — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)
Causa T-228/09: Ricorso proposto l’ 11 giugno 2009 — United States Polo Association/UAMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)
Causa T-228/09: Ricorso proposto l’ 11 giugno 2009 — United States Polo Association/UAMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)
GU C 180 del 1.8.2009, p. 62–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 180/62 |
Ricorso proposto l’11 giugno 2009 — United States Polo Association/UAMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)
(Causa T-228/09)
2009/C 180/114
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: United States Polo Association (Lexington, Stati Uniti) (rappresentanti: P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr, lawyers)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Textiles CMG, SA (Onteniente, Valencia, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 marzo 2009, procedimento R 886/2008-4; e |
— |
condannare il convenuto alle proprie spese, nonché a quelle sostenute dalla ricorrente, e, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso partecipi al procedimento, condannarla alle proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «U.S. POLO ASSN.», per prodotti delle classi 9, 20, 21, 24 e 27.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: la registrazione spagnola del marchio denominativo «POLO-POLO», per prodotti della classe 24; la registrazione comunitaria del marchio denominativo «POLO-POLO», per prodotti delle classi 24, 25 e 39.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti contestati.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio 207/2009), in quanto la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che sussista un rischio di confusione tra i marchi in questione.