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Document 62010CA0107
Case C-107/10: Judgment of the Court (Third Chamber) of 12 May 2011 (reference for a preliminary ruling from the Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria)) — Enel Maritsa Iztok 3 AD v Direktor ‘Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto’ NAP (Reference for a preliminary ruling — VAT — Directives 77/388/EEC and 2006/112/EC — Refund — Time-limit — Interest — Set-off — Principles of fiscal neutrality and proportionality — Protection of legitimate expectations)
Causa C-107/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP (Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttive 77/388/CEE e 2006/112/CE — Rimborso — Termini — Interessi — Compensazione — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Tutela del legittimo affidamento)
Causa C-107/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP (Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttive 77/388/CEE e 2006/112/CE — Rimborso — Termini — Interessi — Compensazione — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità — Tutela del legittimo affidamento)
GU C 194 del 2.7.2011, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/5 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP
(Causa C-107/10) (1)
(Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttive 77/388/CEE e 2006/112/CE - Rimborso - Termini - Interessi - Compensazione - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Tutela del legittimo affidamento)
2011/C 194/06
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Enel Maritsa Iztok 3 AD
Resistente: Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione degli artt. 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e 183, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Termine imperativo per il rimborso dell’eccedenza di IVA alla scadenza del quale viene effettuato il calcolo degli interessi dovuti al soggetto passivo — Modifica della normativa nazionale nel corso di siffatto calcolo, che prevede che, in caso di verifica fiscale, tale calcolo sarà effettuato a partire dalla data del deposito dell’avviso di imposta che pone fine alla verifica fiscale — Termine ragionevole — Possibilità di rimborso dell’eccedenza di TVA mediante compensazione della somma da rimborsare con importi fiscali a carico del soggetto passivo — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità
Dispositivo
1) |
L’art. 183 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006, 2006/138/CE, nel combinato disposto con il principio di tutela del legittimo affidamento, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, con effetto retroattivo, la proroga dei termini per il rimborso delle eccedenze dell’imposta sul valore aggiunto nella misura in cui tale normativa privi il soggetto interessato del diritto, di cui disponeva anteriormente all’entrata in vigore della modifica normativa, di pretendere la corresponsione di interessi di mora sul proprio credito di imposta. |
2) |
L’art. 183 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, nel combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui i normali termini di rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto, alla scadenza dei quali sono dovuti interessi di mora sulla somma da rimborsare, sono prorogati in caso di avvio di un procedimento di verifica fiscale, ove tale proroga produca l’effetto che gli interessi medesimi siano dovuti unicamente a decorrere dalla data di conclusione di detto procedimento, laddove tale eccedenza abbia già costituito oggetto di riporto nei tre periodi di imposizione successivi a quello in cui l’eccedenza è sorta. Per contro, il fatto che tale termine sia di regola fissato in 45 giorni non risulta in contrasto con la detta disposizione. |
3) |
L’art. 183 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che il rimborso dell’eccedenza dell’imposta sul valore aggiunto venga effettuato tramite compensazione. |