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Document 62010CA0123

Causa C-123/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt (Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 — Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni — Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 — Esclusione di tale aumento per le pensioni di importo inferiore all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa — Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 — Esclusione dal beneficio dell’integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge convivente, superano detto importo di riferimento — Ambito di applicazione della direttiva — Discriminazione indiretta delle donne — Giustificazione — Insussistenza)

GU C 362 del 10.12.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) — Waltraud Brachner/Pensionsversicherungsanstalt

(Causa C-123/10) (1)

(Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Artt. 3, n. 1, e 4, n. 1 - Regime nazionale di perequazione annuale delle pensioni - Aumento straordinario delle pensioni per il 2008 - Esclusione di tale aumento per le pensioni di importo inferiore all’importo di riferimento per l’integrazione compensativa - Aumento straordinario di tale importo di riferimento per il 2008 - Esclusione dal beneficio dell’integrazione compensativa dei pensionati i cui redditi, compresi quelli del coniuge convivente, superano detto importo di riferimento - Ambito di applicazione della direttiva - Discriminazione indiretta delle donne - Giustificazione - Insussistenza)

2011/C 362/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Waltraud Brachner

Convenuta: Pensionsversicherungsanstalt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’art. 4 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24) — Rivalutazione delle pensioni — Discriminazione indiretta delle donne — Normativa nazionale che prevede per una categoria di persone che percepiscono una pensione inferiore al reddito minimo, composta in maggioranza da donne, un coefficiente di rivalutazione inferiore a quello previsto per le pensioni di importo più elevato

Dispositivo

1)

L’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che un regime di perequazione annuale delle pensioni, come quello di cui trattasi nella causa principale, rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva ed è quindi soggetto al divieto di discriminazione sancito all’art. 4, n. 1, della stessa.

2)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, tenuto conto dei dati statistici prodotti dinanzi al giudice del rinvio, e in mancanza di elementi contrari, tale giudice può aver ragione di dicharare che tale norma osta a una disposizione nazionale che porta a escludere da un aumento straordinario delle pensioni una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile che di sesso maschile.

3)

L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 dev’essere interpretato nel senso che, qualora, nell’ambito dell’esame che il giudice del rinvio deve effettuare al fine di fornire una risposta alla seconda questione, esso debba pervenire alla conclusione che, in realtà, una percentuale notevolmente più elevata di pensionati di sesso femminile piuttosto che di sesso maschile può avere subito uno svantaggio a causa dell’esclusione delle pensioni minime dall’aumento straordinario previsto dal regime di perequazione di cui alla causa principale, tale svantaggio non può essere giustificato dal fatto che le donne che hanno prestato attività lavorativa accedono prima al godimento della pensione o che esse percepiscono la pensione più a lungo, né dal fatto che l’importo di riferimento per l’integrazione compensativa è stato esso stesso oggetto di un aumento straordinario per il medesimo anno 2008.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


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