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Document 62010CN0204

Causa C-204/10 P: Impugnazione proposta il 28 aprile 2010 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 3 febbraio 2010 , causa T-472/07, Enercon GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 179 del 3.7.2010, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/21


Impugnazione proposta il 28 aprile 2010 dalla Enercon GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 3 febbraio 2010, causa T-472/07, Enercon GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-204/10 P)

(2010/C 179/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (rappresentanti: J. Mellor, barrister, R. Böhm, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Hasbro Inc.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e annullare quest’ultima nonché la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI e, se necessario, la decisione della divisione di opposizione;

se necessario, rinviare la causa all’Ufficio per un nuovo esame dei motivi di opposizione;

condannare l’interveniente e l’Ufficio alle spese sostenute dalla ricorrente nella presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce che il Tribunale non ha rilevato gli errori contenuti nella decisione della commissione di ricorso, basata, a sua volta, sulla decisione illegittima della divisione di opposizione. In particolare, non è stato minimamente considerato, in primo luogo, che la sentenza Medion (1) riguardava una situazione eccezionale, in cui non si applica la regola consueta secondo cui il consumatore medio percepisce normalmente un marchio in base a un’impressione complessiva, ma che, in secondo luogo, nel caso di specie non ricorrevano circostanze che giustificassero un simile approccio eccezionale. Nel caso di specie, nessun elemento del marchio anteriore occupava una «posizione distintiva autonoma».

Inoltre la ricorrente afferma che, a causa dell’errata applicazione del principio ricavabile dalla sentenza Medion nella prima fase della valutazione della somiglianza, l’esame globale del rischio di confusione non è stato effettuato correttamente.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004, pag. 31.


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