Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0319

Causa C-319/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) il 2 luglio 2010 — X/Inspecteur der Belastingdienst/Y

GU C 246 del 11.9.2010, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) il 2 luglio 2010 — X/Inspecteur der Belastingdienst/Y

(Causa C-319/10)

()

2010/C 246/45

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Haarlem

Parti

Ricorrente: X

Convenuto: Inspecteur der Belastingdienst/Y

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini della valutazione della validità e/o dell’interpretazione dei regolamenti nn. 535/94 (1), 1832/2002 (2), 1871/2003 (3) e 2344/2003 (4), con cui è stata introdotta (inizialmente con il numero 8) e quindi modificata la nota complementare 7 (NC) al capitolo 2, si possa invocare la decisione del DSB [Dispute Settlement Body]27 settembre 2005 sull’interpretazione del termine «salata» alla voce 0210, anche in cause in cui la dichiarazione per il regime doganale di «immissione in libera pratica» ha avuto luogo prima di quella data.

2)

In caso di soluzione in senso affermativo della prima questione:

Come si debba valutare se la natura della carne di pollo abbia subito una modifica.

3)

In caso di soluzione in senso affermativo della prima questione:

a)

Se i detti regolamenti, vista la decisione del DSB 27 settembre 2005, validi nella misura in cui stabiliscono che la carne, per l’applicazione della voce 0210, deve essere considerata «salata» se ha un tenore complessivo di sale pari o superiore a 1,2 % in peso.

b)

Se i menzionati regolamenti, alla luce della decisione del DSB del 27 settembre 2005, debbano essere interpretati nel senso che nella nota complementare 7 (NC) al capitolo 2 è stabilito che la carne con un tenore di sale pari o superiore a 1,2 % in peso si considera avere subito una modifica e si qualifica come «salata», ai sensi della voce 0210, e che la carne con un tenore di sale inferiore a 1,2 % in peso, la cui natura per l’aggiunta di sale ha subito un’evidente alterazione, non viene esclusa dalla classificazione alla voce 0210.

4)

In caso di soluzione in senso affermativo della questione 3.a):

Come si debba valutare se la conservazione a lungo termine della carne di pollo sia garantita dalla salatura.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 9 marzo 1994, n. 535, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune GU L 68, pag. 15).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 1o agosto 2002, n. 1832, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 23 ottobre 2003, n. 1871, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 275, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) della Commissione 30 dicembre 2003, n. 2344, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 346, pag. 38).


Top
  翻译: