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Document 62010CN0343

Causa C-343/10: Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

GU C 234 del 28.8.2010, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/29


Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-343/10)

()

2010/C 234/47

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: S. Pardo Quintillán, agente)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo assicurato:

la raccolta delle acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 di Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Valle de la Orotava, Arenys de Mar, Alcossebre y Cariño, in conformità dell’art. 3 della direttiva 91/271/CEE (1);

il trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 di Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepota (San Pedro de Alcántara), Alhaurín el Grande, Coín, Barbate, Chipiona, Isla Cristina, Matalascañas, Nerja, Tarifa, Torrox Costa, Vejer de la Frontera, Gijón-Este, Llanes, Valle de Güimar, Noreste (Valle Guerra), Los Llanos de Aridane, Arenys de Mar, Pineda de Mar, Ceuta, Alcossebre, Benicarló, Elx (Arenales), Peñíscola, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vinaròs, A Coruña, Cariño, Tui, Vigo, Aguiño-Carreira-Ribeira, Baiona, Noia, Santiago, Viveiro e Irán (Hondarribia), in conformità rispettivamente dell’art. 4, rispettivamente nn. 1, 3 e 4, della direttiva,

è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle summenzionate disposizioni della direttiva 91/271/CEE;

condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

In conformità dell’art. 3, n. 1 e dell’art. 4, n. 1, della direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 dovevano disporre di reti fognarie e sottoporre le acque reflue urbane ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente al più tardi entro il 31 dicembre 2000.

In conformità dell’art. 3, n. 2, della direttiva, le reti fognarie per le acque reflue urbane devono rispondere ai requisiti elencati nell’allegato I, sezione A.

Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento delle acque reflue urbane, l’art. 4 n. 1, della direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.

Ai sensi dell’art. 4, n. 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti, previsti dall’allegato I, sezione B. L’allegato I, sezione B, rinvia a sua volta ai requisiti figuranti nella tabella 1 del medesimo allegato. Infine, i metodi per i controlli stabiliti nell’allegato 1, sezione D, consentono di garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento di acque reflue urbane soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B.

Per quanto riguarda i 38 agglomerati interessati del Regno di Spagna, non è stato garantito il rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva.


(1)  Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 135, pag. 40).


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