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Document 62010CN0343
Case C-343/10: Action brought on 7 July 2010 — European Commission v Kingdom of Spain
Causa C-343/10: Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna
Causa C-343/10: Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna
GU C 234 del 28.8.2010, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/29 |
Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-343/10)
()
2010/C 234/47
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: S. Pardo Quintillán, agente)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
— |
La ricorrente chiede che la Corte voglia: dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo assicurato:
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle summenzionate disposizioni della direttiva 91/271/CEE; |
— |
condannare Regno di Spagna alle spese. |
Motivi e principali argomenti
In conformità dell’art. 3, n. 1 e dell’art. 4, n. 1, della direttiva 91/271/CEE, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 dovevano disporre di reti fognarie e sottoporre le acque reflue urbane ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente al più tardi entro il 31 dicembre 2000.
In conformità dell’art. 3, n. 2, della direttiva, le reti fognarie per le acque reflue urbane devono rispondere ai requisiti elencati nell’allegato I, sezione A.
Per quanto riguarda gli obblighi di trattamento delle acque reflue urbane, l’art. 4 n. 1, della direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente.
Ai sensi dell’art. 4, n. 3, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento devono soddisfare i requisiti pertinenti, previsti dall’allegato I, sezione B. L’allegato I, sezione B, rinvia a sua volta ai requisiti figuranti nella tabella 1 del medesimo allegato. Infine, i metodi per i controlli stabiliti nell’allegato 1, sezione D, consentono di garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento di acque reflue urbane soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B.
Per quanto riguarda i 38 agglomerati interessati del Regno di Spagna, non è stato garantito il rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva.
(1) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 135, pag. 40).