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Document 62010CN0462
Case C-462/10 P: Appeal brought on 24 September 2010 by Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 8 July 2010 in Case T-331/06: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European Environmental Agency (EEA)
Causa C-462/10 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2010 da Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 8 luglio 2010 , causa T-331/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agenzia europea dell’ambiente (AEA)
Causa C-462/10 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2010 da Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 8 luglio 2010 , causa T-331/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agenzia europea dell’ambiente (AEA)
GU C 317 del 20.11.2010, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 317/24 |
Impugnazione proposta il 24 settembre 2010 da Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 8 luglio 2010, causa T-331/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agenzia europea dell’ambiente (AEA)
(Causa C-462/10 P)
()
2010/C 317/43
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)
Altra parte nel procedimento: Agenzia europea dell'ambiente
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la decisione del Tribunale; |
— |
annullare la decisione dell'AEA che non accoglie l'offerta presentata dalla ricorrente e che aggiudica l’appalto all'offerente prescelto; |
— |
condannare l’AEA a pagare le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del procedimento T-331/06, nonché nel presente ricorso, anche qualora quest'ultimo venga respinto. |
Motivi e principali argomenti
1) |
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto adottando un’erronea interpretazione o non facendo applicazione dell’art. 97 del regolamento finanziario (1) e dell’art. 138 delle norme di attuazione, poiché la comunicazione dei sottocriteri prima della presentazione delle offerte è essenziale affinché gli offerenti possano presentare la migliore offerta. Il Tribunale ha a torto respinto l’argomento della ricorrente, relativo alla commistione dei criteri di selezione e di attribuzione, in quanto non esso sarebbe stato dedotto in tempo utile. Essa fa valere che anche qualora l’approccio del Tribunale fosse corretto, quest’ultimo ha interpretato scorrettamente il contenuto dei capitolati d’oneri nell’esaminare la questione se l’uso dei singoli CV nella fase di aggiudicazione avesse violato detti capitolati d’oneri. |
2) |
Inoltre, la ricorrente afferma che non può esserle imputato il fatto che il rapporto di valutazione sia stato redatto in modo da non dimostrare come il comitato di valutazione sia giunto alle proprie conclusioni. Se l’AEA non ha provveduto ad un’ulteriore ponderazione dei sottocriteri, ciò avrebbe dovuto condurre direttamente all’annullamento della decisione impugnata per carenza di motivazione, poiché la circostanza che «non risulta chiaro» quale tipo di criteri siano stati usati, fa parte dell’obbligo di motivazione. |
3) |
Per quanto concerne la politica ambientale, essa deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che un criterio di attribuzione, formulato in termini così generici, sia soddisfatto mediante il mero deposito di un certificato, il che rappresenta solo uno dei modi di fornire la prova richiesta. Il Tribunale ha altresì commesso un errore nell’ignorare il fatto che la politica ambientale poteva essere esaminata unicamente in fase di selezione. |
4) |
Il Tribunale non ha ritenuto che l’AEA avesse violato l’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario e l’art. 149, n. 2, delle norme di attuazione, non comunicando l’intero rapporto di valutazione agli offerenti che ne avessero fatto richiesta al fine di poter valutare le ragioni di rifiuto della propria offerta. |
5) |
Inoltre, il ragionamento del Tribunale, oltre ad essere scorretto, non solo è contrario all’obbligo generale e preesistente di motivazione, ma anche al Trattato di Lisbona che conferisce alla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea un valore giuridico uguale a quello dei Trattati, in particolare l’art. 41. |
6) |
Infine, la ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata non solo non è stato sufficientemente motivato il rigetto delle singole censure riguardanti l’errore manifesto di valutazione, ma le stesse non sono state neppure esaminate individualmente. |
(1) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).