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Document 62010CN0560

Causa C-560/10 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2010 dall’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010 , causa T-300/07, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

GU C 72 del 5.3.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 72/3


Impugnazione proposta il 26 novembre 2010 dall’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 settembre 2010, causa T-300/07, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-560/10 P)

2011/C 72/04

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki -Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentanti: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, Attorneys of Law)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale;

annullare la decisione della Commissione (DG ENTR) di respingere l’offerta della ricorrente nell’ambito della gara d’appalto ENTR/05/078 YOUR EUROPE, lotto 1 (lavori editoriali e di traduzione) per «La tua Europa, gestione e manutenzione del portale» (GU 2006/s 143-153057) e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente;

rinviare la causa al Tribunale affinché esamini le questioni rimaste in sospeso nei due lotti, inclusa la richiesta di risarcimento del danno, non ancora esaminata dal Tribunale;

ordinare alla Commissione di sopportare l’integralità delle spese della ricorrente comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento iniziale, anche qualora la presente impugnazione fosse respinta, nonché di quelle della presente impugnazione, qualora fosse accolta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale impugnata ha errato in diritto ed ha interpretato e ha interpretato erroneamente l’art. 100, n. 2, del regolamento finanziario (1) e l’art. 149 delle modalità di applicazione dichiarando che, poiché l’offerta della ricorrente non aveva raggiunto la soglia del 70 %, la Commissione giustamente non aveva comunicato al ricorrente i meriti dell’offerente vincitore. Inoltre, la ricorrente sostiene che la sentenza è insufficientemente motivata poiché il Tribunale ha omesso di esaminare approfonditamente e singolarmente il motivo vertente sulla violazione del principio di trasparenza e di parità di trattamento.


(1)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).


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