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Document 62010TA0037

Causa T-37/10 P: Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2012 — De Nicola/BEI ( «Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione — Promozione — Esercizio di valutazione e di promozione 2006 — Decisione del comitato per i ricorsi — Portata del controllo — Assicurazione malattia — Diniego di presa a carico di spese mediche — Domanda di risarcimento danni» )

GU C 165 del 9.6.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/17


Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2012 — De Nicola/BEI

(Causa T-37/10 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Personale della BEI - Valutazione - Promozione - Esercizio di valutazione e di promozione 2006 - Decisione del comitato per i ricorsi - Portata del controllo - Assicurazione malattia - Diniego di presa a carico di spese mediche - Domanda di risarcimento danni)

2012/C 165/29

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F-55/08, non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata nella parte in cui respinge, in primo luogo, le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI), in secondo luogo, le sue conclusioni volte all’annullamento della decisione di non promuoverlo a titolo dell’anno 2006, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti a tale decisione, e, in terzo luogo, le sue conclusioni volte ad accertare la responsabilità della BEI per le molestie da essa messe in atto nei suoi confronti nonché al risarcimento dei danni lamentati a tal titolo.

2)

L’impugnazione è respinta per il resto.

3)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

4)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 80 del 27.3.2010.


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