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Document 62010TA0177

Causa T-177/10: Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Alcoa Trasformazioni/Commissione ( «Aiuti di Stato — Elettricità — Tariffa agevolata — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Vantaggio — Obbligo di motivazione — Importo dell’aiuto — Aiuto nuovo» )

GU C 421 del 24.11.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/27


Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2014 — Alcoa Trasformazioni/Commissione

(Causa T-177/10) (1)

((«Aiuti di Stato - Elettricità - Tariffa agevolata - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Vantaggio - Obbligo di motivazione - Importo dell’aiuto - Aiuto nuovo»))

2014/C 421/37

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, F. Salerno, G. Scassellati Sforzolini e G. Rizza, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e É. Gippini Fournier, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/460/CE della Commissione, del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06), cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni (GU 2010, L 227, pag. 62).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Alcoa Trasformazioni Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


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