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Document 62011CA0269

Causa C-269/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca (Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente» )

GU C 344 del 23.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 344/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ceca

(Causa C-269/11) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 306 a 310 - Regime speciale delle agenzie di viaggio - Divergenze tra versioni linguistiche - Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori - Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)

2013/C 344/08

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e J. Očková, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l’applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica ceca.

3)

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese


(1)  GU C 232 del 6.8.2011.


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