Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CB0588

Causa C-588/11 P: Ordinanza della Corte del 18 settembre 2012 — Omnicare, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH (Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del segno denominativo «OMNICARE» — Decisione della commissione di ricorso che respinge la domanda di registrazione — Ricorso — Sentenza del Tribunale che respinge detto ricorso — Ritiro dell’opposizione — Impugnazione — Non luogo a provvedere)

GU C 379 del 8.12.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 379/12


Ordinanza della Corte del 18 settembre 2012 — Omnicare, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Astellas Pharma GmbH

(Causa C-588/11 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Domanda di registrazione del segno denominativo «OMNICARE» - Decisione della commissione di ricorso che respinge la domanda di registrazione - Ricorso - Sentenza del Tribunale che respinge detto ricorso - Ritiro dell’opposizione - Impugnazione - Non luogo a provvedere)

2012/C 379/20

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente), Astellas Pharma GmbH (rappresentante: M.L. Polo Carreño, abogada)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), del 9 settembre 2011, Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE) (T-290/09), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio denominativo «OMNICARE», per servizi della classe 42, avverso la decisione R 402/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 14 maggio 2009, che ha annullato la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione proposta dal titolare del marchio nazionale «OMNICARE», per servizi delle classi 35, 41 e 42 — Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Nozione di uso effettivo di un marchio anteriore — Marchio utilizzato per servizi forniti gratuitamente

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a provvedere sull’impugnazione proposta dall’Omnicare Inc.

2)

L’Omnicare Inc. è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) nell’ambito del presente giudizio nonché del procedimento sommario.

3)

L’Omnicare Inc. e l’Astellas Pharma GmbH sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 25 del 28.1.2012.


Top
  翻译: