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Document 62011CN0027

Causa C-27/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia — grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2011 — Anton Vinkov/Nachalnik Administrantivno-nakazatelna deinost

GU C 145 del 14.5.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia — grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2011 — Anton Vinkov/Nachalnik Administrantivno-nakazatelna deinost

(Causa C-27/11)

2011/C 145/03

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia — grad

Parti

Ricorrente: Anton Vinkov

Convenuto: Nachalnik Administrantivno-nakazatelna deinost

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni applicabili del diritto nazionale, come quelle del procedimento principale, che riguardano le conseguenze giuridiche di una decisione adottata da un’autorità amministrativa in merito alla comminazione di una sanzione pecuniaria a causa di un’infrazione amministrativa consistente in un incidente stradale, vadano interpretate nel senso che esse sono conformi alle disposizioni previste dal Trattato e alle misure di diritto dell’Unione adottate sulla base di queste ultime nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e/o eventualmente nel settore del traffico.

2)

Se, dalle disposizioni dei Trattati e dalle misure di diritto dell’Unione adottate sulla base di queste ultime nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in combinazione con la cooperazione giudiziaria in materia penale ai sensi dell’art. 82, n. 1, secondo comma, lett. a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, nonché nel settore del traffico secondo l’art. 91, n. 1, lett. c), di detto Trattato, deriva che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione infrazioni amministrative al codice della strada che possano essere qualificate come «lievi» ai sensi dell’art. 2, del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o in combinazione con esso.

3)

In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, si chiede la soluzione anche delle seguenti questioni:

3.1)

Se un’infrazione amministrativa al codice della strada in circostanze come quelle del procedimento principale costituisca un’infrazione lieve ai sensi del diritto dell’Unione qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti circostanze:

a)

il fatto consiste in un incidente stradale che abbia causato danni patrimoniali, vada qualificato come commesso in modo colposo e sia punibile come infrazione amministrativa;

b)

secondo l’importo della sanzione pecuniaria prevista la decisione relativa alla sua comminazione non può essere impugnata in giudizio e l’interessato non ha la possibilità di provare di non aver commesso il fatto a lui imputato in modo colposo;

c)

una volta divenuta definitiva la decisione, il numero di punti in essa indicato viene decurtato come conseguenza di diritto automatica;

d)

nell’ambito del sistema introdotto di patenti di guida, al cui rilascio viene assegnato un determinato numero di punti per tener conto della commissione di infrazioni, viene tenuta in considerazione anche la decurtazione di punti sulla base di decreti penali di condanna non impugnabili come conseguenza di diritto automatica;

e)

se il provvedimento coercitivo del ritiro della patente a causa della perdita dell’autorizzazione alla guida, che interviene come conseguenza di diritto automatica della decurtazione del numero di punti inizialmente concesso, viene impugnato in giudizio e non vi è un sindacato giurisdizionale in via incidentale della legittimità del decreto penale di condanna non impugnabile con cui sono stati decurtati i punti.

3.2)

Se l’art. 82 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e eventualmente l’art. 91, n. 1, lett. c), di detto Trattato, e le misure adottate sulla base delle citate disposizioni nonché la decisione quadro del Consiglio 24 febbraio 2005, 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, consentano che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie o le misure volte al miglioramento della sicurezza stradale non vengano applicati in base ad una decisione in merito alla comminazione di una sanzione pecuniaria a causa di una infrazione stradale qualificabile come «lieve» secondo il diritto dell’Unione, in circostanze come quelle del procedimento principale, perché lo Stato membro ha previsto che i requisiti dell’impugnabilità dinanzi ad un autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale e l’applicabilità della disciplina processuale prevista dal diritto nazionale relativa ai mezzi di impugnazione in una imputazione per la commissione di un reato non devono essere osservati.

4)

In caso di soluzione negativa della seconda questione si chiede la soluzione della seguente questione:

Se l’art. 82 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, eventualmente, l’art. 91, n. 1, lett. c), di detto Trattato e le misure adottate in base alle citate disposizioni, nonché la decisione quadro del Consiglio 24 febbraio 2005, 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, consentano che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie o le misure di diritto dell’Unione volte al miglioramento della sicurezza stradale non si applichino, a discrezione dello Stato membro, in quanto esso ha previsto, in un atto normativo, che non devono essere osservati i requisiti dell’impugnabilità dinanzi ad un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale e dell’applicabilità della normativa processuale nazionale relativa ai mezzi di impugnazione in caso di imputazione di un reato, ad una decisione con cui viene comminata una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, qualora per la decisione, nelle circostanze del procedimento principale, siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti presupposti:

a)

il fatto consiste in un incidente stradale che abbia causato danni patrimoniali, vada qualificato come commesso in modo colposo e sia punibile come infrazione amministrativa;

b)

secondo l’importo della sanzione pecuniaria prevista la decisione relativa alla sua comminazione non può essere impugnata in giudizio e l’interessato non ha la possibilità di provare di non aver commesso il fatto a lui imputato in modo colposo;

c)

una volta divenuta definitiva, la decisione il numero di punti in essa indicato viene decurtato come conseguenza di diritto automatica;

d)

nell’ambito del sistema introdotto di patenti di guida, al cui rilascio viene assegnato un determinato numero di punti per tener conto della commissione di infrazioni, viene tenuta in considerazione anche la decurtazione di punti sulla base di decreti penali di condanna non impugnabili come conseguenza di diritto automatica;

e)

se il provvedimento coercitivo del ritiro della patente a causa della perdita dell’autorizzazione alla guida, che interviene come conseguenza di diritto automatica della decurtazione del numero di punti inizialmente concesso, viene impugnato in giudizio e non vi è un sindacato giurisdizionale in via incidentale della legittimità del decreto penale di condanna non impugnabile con cui sono stati decurtati i punti.


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