This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CN0027
Case C-27/11: Reference for a preliminary ruling from the Administrativen sad Sofia — grad (Bulgaria) lodged on 17 January 2011 — Anton Vinkov v Nachalnik Administrativno-nakazatelna deynost
Causa C-27/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia — grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2011 — Anton Vinkov/Nachalnik Administrantivno-nakazatelna deinost
Causa C-27/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia — grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2011 — Anton Vinkov/Nachalnik Administrantivno-nakazatelna deinost
GU C 145 del 14.5.2011, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 145/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia — grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2011 — Anton Vinkov/Nachalnik Administrantivno-nakazatelna deinost
(Causa C-27/11)
2011/C 145/03
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia — grad
Parti
Ricorrente: Anton Vinkov
Convenuto: Nachalnik Administrantivno-nakazatelna deinost
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni applicabili del diritto nazionale, come quelle del procedimento principale, che riguardano le conseguenze giuridiche di una decisione adottata da un’autorità amministrativa in merito alla comminazione di una sanzione pecuniaria a causa di un’infrazione amministrativa consistente in un incidente stradale, vadano interpretate nel senso che esse sono conformi alle disposizioni previste dal Trattato e alle misure di diritto dell’Unione adottate sulla base di queste ultime nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e/o eventualmente nel settore del traffico. |
2) |
Se, dalle disposizioni dei Trattati e dalle misure di diritto dell’Unione adottate sulla base di queste ultime nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in combinazione con la cooperazione giudiziaria in materia penale ai sensi dell’art. 82, n. 1, secondo comma, lett. a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, nonché nel settore del traffico secondo l’art. 91, n. 1, lett. c), di detto Trattato, deriva che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione infrazioni amministrative al codice della strada che possano essere qualificate come «lievi» ai sensi dell’art. 2, del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o in combinazione con esso. |
3) |
In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, si chiede la soluzione anche delle seguenti questioni:
|
4) |
In caso di soluzione negativa della seconda questione si chiede la soluzione della seguente questione: Se l’art. 82 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, eventualmente, l’art. 91, n. 1, lett. c), di detto Trattato e le misure adottate in base alle citate disposizioni, nonché la decisione quadro del Consiglio 24 febbraio 2005, 2005/214/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, consentano che il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie o le misure di diritto dell’Unione volte al miglioramento della sicurezza stradale non si applichino, a discrezione dello Stato membro, in quanto esso ha previsto, in un atto normativo, che non devono essere osservati i requisiti dell’impugnabilità dinanzi ad un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale e dell’applicabilità della normativa processuale nazionale relativa ai mezzi di impugnazione in caso di imputazione di un reato, ad una decisione con cui viene comminata una sanzione pecuniaria per un’infrazione stradale, qualora per la decisione, nelle circostanze del procedimento principale, siano soddisfatti contemporaneamente i seguenti presupposti:
|