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Document 62011CN0119

Causa C-119/11: Ricorso proposto il 4 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

GU C 145 del 14.5.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 145/16


Ricorso proposto il 4 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-119/11)

2011/C 145/22

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni

Dichiarare che, nell'applicare, dal 1o gennaio 2007, l'aliquota IVA del 2,10 % agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d'ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli artt. 99 e 110 della direttiva IVA (1);

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente addebita alla convenuta di applicare, dal 1o gennaio 2007, un'aliquota IVA del 2,10 % agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d'ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo, anziché la precedente aliquota del 5,5 %.

La ricorrente sostiene che, in forza dell'art. 110 della direttiva IVA, gli Stati membri che al 1o gennaio 1991 applicavano aliquote IVA ridotte inferiori al minimo del 5 % possono continuare ad applicarle. Tuttavia, tale articolo non può autorizzare gli Stati membri a introdurre nuove deroghe, o ad ampliare l'ambito di applicazione delle deroghe esistenti al 1o gennaio 1991 dopo averne ridotto la portata successivamente a tale data. Orbene, ciò è esattamente quanto accade nella fattispecie, poiché la convenuta, a partire dal 1o gennaio 1997, ha ridotto l'ambito di applicazione della deroga esistente al 1o gennaio 1991 in materia di aliquota IVA ridotta, escludendo espressamente da tale beneficio gli introiti provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per le prime «che consentono l'accesso esclusivamente a concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo». Ampliando l'ambito di applicazione di una deroga alla direttiva, la Repubblica francese contravverrebbe quindi alle finalità di quest'ultima.


(1)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


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