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Document 62011CN0407

Causa C-407/11 P: Impugnazione proposta il 1 °agosto 2011 dal Governo di Gibilterra avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) emessa il 24 maggio 2011 nella causa T-176/09, Governo di Gibilterra/Commissione europea

GU C 290 del 1.10.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 290/6


Impugnazione proposta il 1o agosto 2011 dal Governo di Gibilterra avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) emessa il 24 maggio 2011 nella causa T-176/09, Governo di Gibilterra/Commissione europea

(Causa C-407/11 P)

2011/C 290/10

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Governo di Gibilterra (rappresentanti: D. Vaughan QC, M. Llamas, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno di Spagna

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

a)

annullare l’ordinanza del Tribunale datata 24 maggio 2011 nella causa T-176/09;

b)

dichiarare ricevibile il ricorso del Governo nella causa T-176/09;

c)

rinviare la causa al Tribunale ai fini di una decisione sul merito del ricorso del Governo;

d)

in subordine rispetto a b) e d), rinviare la causa al Tribunale con un’ordinanza ai fini dell’esame, da parte di quest’ultimo, di ogni residua questione di ricevibilità ed in pari tempo del merito della causa;

e)

ordinare alla Commissione ed alla Spagna di pagare le spese del Governo e le spese dinanzi alla Corte di giustizia e nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale per i seguenti motivi:

1.

il Tribunale ha commesso una violazione del diritto dell’Unione europea grazie ad un’applicazione e ad una falsa applicazione del diritto sul parziale annullamento e sulla separazione della parte invalida dal resto dell’atto nelle circostanze del presente caso, nel senso che quest’ultimo equivale alla rettifica di un registro dell’estensione di una proprietà e non ad un vero annullamento parziale o ad una separazione della parte invalida dal resto dell’atto; parti del Sito ES6120032 erano chiaramente designate in maniera erronea, o chiaramente basate su un’informazione erronea e fuorviante fornita dalla Spagna. L’area coperta dal sito dovrebbe essere rettificata con un annullamento pertinente e proporzionale;

2.

il Tribunale ha commesso un violazione del diritto dell’Unione europea concludendo che il parziale annullamento della decisione 2009/95 nel modo perseguito dal Governo i)implicherebbe completamente il Tribunale nella ridefinizione del Sito ES6120032 e nella modifica del Sito ES6120032 e ii) modificherebbe conseguentemente la sostanza della decisione 2009/95, poiché tale annullamento non potrebbe essere manifestamente separato dal resto della decisione 2009/95 (1);

3.

il Tribunale ha commesso una violazione del diritto dell’Unione europea considerando che non sussisteva alcuna evidenza che una nuova delimitazione del Sito ES6120032 nel modo perseguito dal Governo risponderebbe ai criteri stabiliti all’allegato III della direttiva habitat per la classificazione come Sito di Importanza Comunitaria, quando invece esistevano abbondanti evidenze in fatto ed in diritto nel senso che la nuova delimitazione sarebbe stata ammissibile mentre il contrario non era mai stato suggerito sinora da alcuna delle parti, e così concludendo il Tribunale ha travisato l’evidenza e/o compiuto un’errata descrizione legale dei fatti traendone errate conclusioni in diritto nonché commesso un errore manifesto nella valutazione dei medesimi ed ha inoltre applicato il criterio legale erroneo e seguito nelle circostanze del caso procedure non appropriate;

4.

ulteriormente o in subordine a quanto sopra, il Tribunale ha commesso una violazione di procedura che ha arrecato pregiudizio agli interessi del Governo agendo in violazione dei diritti della difesa, nei limiti in cui non ha accordato a quest’ultimo un’opportunità per commentare documenti sottoposti dalle altre parti nel procedimento, non segnalando al Governo un documento presentato dalla Spagna il quale era importante per il punto in discussione su cui il Tribunale avrebbe fondato l’ordinanza e seguendo, nelle circostanze del caso, procedure non appropriate.

5.

ulteriormente o in subordine a quanto sopra, il Tribunale ha commesso una violazione di procedura che ha arrecato pregiudizio agli interessi del Governo omettendo di fornire qualsiasi motivazione a sostegno delle sue conclusioni che non sussisteva alcuna evidenza che una nuova delimitazione del Sito ES6120032 come sostenuto dal Governo risponderebbe ai criteri stabiliti all’allegato III della direttiva habitat per la classificazione come sito di importanza comunitaria e ponendo in non cale o disattendendo la sostanziale evidenza del contrario.


(1)  Decisione della Commissione 12 dicembre 2008, 2009/95/CE, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2008) 8049] (GU L 43, pag. 393)


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