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Document 62011CN0517

Causa C-517/11: Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

GU C 362 del 10.12.2011, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 362/14


Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-517/11)

2011/C 362/21

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, I. Chatzigiannis e S. Petrova)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica:

non avendo adottato tutte le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie per cui è stata designata la zona di protezione speciale (ZPS) 1220009 e, in particolare, non avendo adottato tutte le misure necessarie per realizzare le azioni relative alla cessazione delle trivellazioni illegali, all’irrigazione, allo scarico dei rifiuti industriali e al progetto di gestione e di programma integrato di monitoraggio del Parco nazionale dei laghi di Koroneia-Volvi e Makedonikon Tempon, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 6, n. 2, della direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con l’art. 7 della medesima direttiva;

non avendo completato la rete fognaria e di trattamento delle acque reflue urbane per l’agglomerato di Langada, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 3 e 4, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

L’inadempimento rilevato riguarda il degrado e l’inquinamento del lago di Koroneia (Prefettura di Salonicco), derivante da una serie di azioni dannose per l’ambiente e la mancata applicazione del quadro normativo adottato dalla Repubblica ellenica per la tutela del summenzionato lago.

2)

Per conformarsi alla normativa ambientale dell’Unione, le autorità elleniche hanno adottato un regime di tutela dell’area (decreto interministeriale 6919/2004), un programma speciale di riduzione dell’inquinamento delle acque del lago (decreto interministeriale 35308/1838/2005) e un progetto di azione contro l’inquinamento provocato da nitrati (decreto interministeriale 16175/824/2006) e hanno approvato 21 azioni necessarie per la riqualificazione del lago nel contesto di un piano direttivo elaborato dalla Prefettura (in prosieguo anche: il «Master Plan»). Contemporaneamente, è stato assicurato il finanziamento di tali misure con fondi dell’Unione [v., in particolare, decisione del Fondo di coesione C(2005) 5779/19.12.2005 che finanzia opere di infrastruttura], ma altresì con fondi nazionali.

3)

Tuttavia, la Commissione ritiene che le autorità elleniche continuino a non mettere in vigore, in misura sostanziale, il relativo quadro normativo. Il problema del degrado del lago è rimasto irrisolto e la realizzazione di alcune delle 21 azioni (condizione imprescindibile di accesso ai finanziamenti dell’UE) è stata conseguentemente ritardata. In considerazione del mancato avanzamento nell’applicazione delle misure programmate, la Commissione ha deciso di proporre un ricorso alla Corte di giustizia.

4)

In particolare, la Commissione ritiene che sia violato l’art. 6, n. 2, in combinato disposto con l’art. 7 della direttiva 92/43/CEE, diretto a prevenire, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni che hanno conseguenze sulle specie per cui le zone sono state designate e sulla conservazione degli uccelli selvatici.

5)

Secondo la valutazione della Commissione, la Grecia non ha adottato tutte le misure per attuare tutte le azioni che aveva elaborato e che erano considerate necessarie per il conseguimento degli scopi delle summenzionate disposizioni.

6)

In particolare,

non è stata ottenuta la definitiva cessazione delle trivellazioni illegali, che le stesse autorità elleniche ritenevano necessaria per la riqualificazione del lago;

non è stata ancora realizzata la limitazione dell’irrigazione a un livello sostenibile, come risulta dal fatto che le autorità elleniche non hanno fornito elementi che attestino che le misure previste sono state adottate;

non è stato ancora messo a punto lo studio di lavori di costruzione di reti collettive di irrigazione e di arricchimento della falda freatica del lago di Koroneia e contemporaneamente non è stato realizzato lo scarico dei rifiuti industriali, poiché non risulta essere stato firmato il contratto relativo al lavoro di costruzione di bacini lacustri di fermentazione. Inoltre, continuano a funzionare illegalmente quattro industrie inquinanti;

non è stato ancora approvato il progetto di gestione e di programma integrato di monitoraggio del Parco nazionale dei laghi di Koroneia-Volvi e Makedonikon Tempon.

7)

Inoltre, la Commissione considera che sono violati gli artt. 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE, relativamente allo scarico e alle reti fognarie delle acque reflue urbane. In effetti, per quanto riguarda la costruzione della rete fognaria di Langada, consistente in unità di ricevimento di scarichi fognari civili e industriali, e il funzionamento del biologico, la Commissione non ha ricevuto comunicazione dalle autorità elleniche del completamento della prima fase prevista dell’opera, che una volta terminata avrebbe servito il 50 % della popolazione della città di Langada. In ogni caso, la seconda fase dello scarico di Langada, che una volta terminato avrebbe servito il 100 % della popolazione, è ancora in fase di studio.

8)

Infine, per quanto riguarda il trattamento di secondo livello delle acque reflue urbane, il relativo contratto non risultava ancora essere stato sottoscritto alla data in cui le autorità elleniche hanno risposto al parere motivato.


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