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Document 62011CN0517
Case C-517/11: Action brought on 7 October 2011 — European Commission v Hellenic Republic
Causa C-517/11: Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica
Causa C-517/11: Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica
GU C 362 del 10.12.2011, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 362/14 |
Ricorso proposto il 7 ottobre 2011 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-517/11)
2011/C 362/21
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, I. Chatzigiannis e S. Petrova)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
— |
Dichiarare che la Repubblica ellenica:
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— |
Condannare Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1) |
L’inadempimento rilevato riguarda il degrado e l’inquinamento del lago di Koroneia (Prefettura di Salonicco), derivante da una serie di azioni dannose per l’ambiente e la mancata applicazione del quadro normativo adottato dalla Repubblica ellenica per la tutela del summenzionato lago. |
2) |
Per conformarsi alla normativa ambientale dell’Unione, le autorità elleniche hanno adottato un regime di tutela dell’area (decreto interministeriale 6919/2004), un programma speciale di riduzione dell’inquinamento delle acque del lago (decreto interministeriale 35308/1838/2005) e un progetto di azione contro l’inquinamento provocato da nitrati (decreto interministeriale 16175/824/2006) e hanno approvato 21 azioni necessarie per la riqualificazione del lago nel contesto di un piano direttivo elaborato dalla Prefettura (in prosieguo anche: il «Master Plan»). Contemporaneamente, è stato assicurato il finanziamento di tali misure con fondi dell’Unione [v., in particolare, decisione del Fondo di coesione C(2005) 5779/19.12.2005 che finanzia opere di infrastruttura], ma altresì con fondi nazionali. |
3) |
Tuttavia, la Commissione ritiene che le autorità elleniche continuino a non mettere in vigore, in misura sostanziale, il relativo quadro normativo. Il problema del degrado del lago è rimasto irrisolto e la realizzazione di alcune delle 21 azioni (condizione imprescindibile di accesso ai finanziamenti dell’UE) è stata conseguentemente ritardata. In considerazione del mancato avanzamento nell’applicazione delle misure programmate, la Commissione ha deciso di proporre un ricorso alla Corte di giustizia. |
4) |
In particolare, la Commissione ritiene che sia violato l’art. 6, n. 2, in combinato disposto con l’art. 7 della direttiva 92/43/CEE, diretto a prevenire, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché le perturbazioni che hanno conseguenze sulle specie per cui le zone sono state designate e sulla conservazione degli uccelli selvatici. |
5) |
Secondo la valutazione della Commissione, la Grecia non ha adottato tutte le misure per attuare tutte le azioni che aveva elaborato e che erano considerate necessarie per il conseguimento degli scopi delle summenzionate disposizioni. |
6) |
In particolare,
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7) |
Inoltre, la Commissione considera che sono violati gli artt. 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE, relativamente allo scarico e alle reti fognarie delle acque reflue urbane. In effetti, per quanto riguarda la costruzione della rete fognaria di Langada, consistente in unità di ricevimento di scarichi fognari civili e industriali, e il funzionamento del biologico, la Commissione non ha ricevuto comunicazione dalle autorità elleniche del completamento della prima fase prevista dell’opera, che una volta terminata avrebbe servito il 50 % della popolazione della città di Langada. In ogni caso, la seconda fase dello scarico di Langada, che una volta terminato avrebbe servito il 100 % della popolazione, è ancora in fase di studio. |
8) |
Infine, per quanto riguarda il trattamento di secondo livello delle acque reflue urbane, il relativo contratto non risultava ancora essere stato sottoscritto alla data in cui le autorità elleniche hanno risposto al parere motivato. |