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Document 62011CN0521

Causa C-521/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 ottobre 2011 — Amazon.com International Sales Inc. e a./Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

GU C 25 del 28.1.2012, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 25/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 ottobre 2011 — Amazon.com International Sales Inc. e a./Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

(Causa C-521/11)

(2012/C 25/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in Liquidation, Amazon Logistik GmbH

Resistente: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se si configuri un «equo compenso» ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE qualora

a)

i soggetti legittimati, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29/CE, abbiano diritto ad un adeguato compenso che può essere fatto valere esclusivamente dalla società di gestione collettiva dei diritti nei confronti di colui che immette per primo nel mercato nazionale professionalmente e a titolo oneroso materiale da supporto destinato alla riproduzione dei loro lavori,

b)

detto diritto non dipenda dal fatto che l’immissione in commercio abbia luogo presso distributori, persone fisiche o giuridiche per utilizzo a fini non privati oppure persone fisiche per utilizzo a fini privati,

c)

ma colui che utilizza il materiale da supporto per la riproduzione sulla base del consenso del soggetto legittimato oppure lo riesporta prima della cessione al consumatore finale abbia diritto al rimborso del compenso nei confronti della società di gestione collettiva dei diritti.

2)

In caso di soluzione negativa della prima questione:

2.1.

Se si configuri un «equo compenso» ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE, qualora il diritto indicato nella prima questione sub (a) si configuri solo in relazione ad un’immissione in commercio presso persone fisiche che utilizzino a fini privati il materiale da supporto per riproduzione.

2.2.

In caso di soluzione affermativa della seconda questione sub 2.1:

Se, nel caso di immissione in commercio presso persone fisiche, debba presumersi, fino alla dimostrazione del contrario, che esse utilizzeranno per fini privati il materiale da supporto per riproduzione.

3)

In caso di soluzione affermativa della prima o della seconda questione sub 2.1:

Se dall’art. 5 della direttiva 2001/29/CE o da altre disposizioni del diritto dell’Unione derivi l’insussistenza del diritto alla prestazione di un equo compenso che deve essere fatto valere da una società di gestione collettiva dei diritti qualora detta società sia tenuta per legge non a versare la metà dei proventi ai beneficiari, ma a destinarla ad istituzioni sociali e culturali.

4)

In caso di soluzione affermativa della prima o della seconda questione sub 2.1:

Se l’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE o un’altra disposizione del diritto dell’Unione osti al diritto alla prestazione di un equo compenso che deve essere fatto valere da una società di gestione collettiva dei diritti, qualora sia stato già versato in un altro Stato membro — sebbene eventualmente su un fondamento contrario al diritto dell’Unione — un compenso adeguato per l’immissione in commercio del materiale da supporto.


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