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Document 62011CN0647

Causa C-647/11 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2011 dal Dimos Peramatos avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 ottobre 2011 , Dimos Peramatos/Commissione europea, T-312/07

GU C 49 del 18.2.2012, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 49/18


Impugnazione proposta il 19 dicembre 2011 dal Dimos Peramatos avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 ottobre 2011, Dimos Peramatos/Commissione europea, T-312/07

(Causa C-647/11 P)

2012/C 49/30

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimos Peramatos (rappresentante: avv. G. Gerapetritis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

1. Annullare la sentenza del Tribunale impugnata nella parte in cui respinge il ricorso con cui è stata chiesta la cessazione di qualsiasi obbligo per il ricorrente di restituire le somme versategli nell’ambito del programma LIFE/ENV/GR/000380 o, in subordine, riformare l'atto impugnato in modo da imporre al ricorrente il pagamento della somma di EUR 93 795,32 a titolo di contabilizzazione di spese non ammissibili, come ha ammesso la stessa Commissione;

2. rinviare la causa al Tribunale per il suo riesame;

3. condannare la Commissione europea a pagare le spese processuali e gli onorari d’avvocato sostenuti dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce due motivi di impugnazione:

1)

Interpretazione erronea dei termini della convenzione di finanziamento stipulata tra il Dimos Peramatos (Comune di Perama)e la Commissione europea n. C (97) 1997/def./29 in data 17 luglio 1997 nell’ambito dell’esecuzione di un’azione rientrante nel programma LIFE e del suo contesto normativo (regolamento 1973/1992), nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che non è stato correttamente adempiuto l’obbligo del Comune di piantumazione di alberi, come risultante dalla convenzione di finanziamento.

2)

Interpretazione erronea e violazione del principio di buona amministrazione nonché della certezza del diritto a causa di una motivazione insufficiente dell’atto impugnato nella parte riguardante l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi lesivi adottati da istituzioni dell’Unione europea.


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