This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CN0647
Case C-647/11 P: Appeal brought on 19 December 2011 by Dimos Peramatos against the judgment delivered by the General Court (First Chamber) on 12 October 2011 in Case T-312/07 Dimos Peramatos v European Commission
Causa C-647/11 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2011 dal Dimos Peramatos avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 ottobre 2011 , Dimos Peramatos/Commissione europea, T-312/07
Causa C-647/11 P: Impugnazione proposta il 19 dicembre 2011 dal Dimos Peramatos avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 ottobre 2011 , Dimos Peramatos/Commissione europea, T-312/07
GU C 49 del 18.2.2012, p. 18–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 49/18 |
Impugnazione proposta il 19 dicembre 2011 dal Dimos Peramatos avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 ottobre 2011, Dimos Peramatos/Commissione europea, T-312/07
(Causa C-647/11 P)
2012/C 49/30
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Dimos Peramatos (rappresentante: avv. G. Gerapetritis)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
1. Annullare la sentenza del Tribunale impugnata nella parte in cui respinge il ricorso con cui è stata chiesta la cessazione di qualsiasi obbligo per il ricorrente di restituire le somme versategli nell’ambito del programma LIFE/ENV/GR/000380 o, in subordine, riformare l'atto impugnato in modo da imporre al ricorrente il pagamento della somma di EUR 93 795,32 a titolo di contabilizzazione di spese non ammissibili, come ha ammesso la stessa Commissione; |
— |
2. rinviare la causa al Tribunale per il suo riesame; |
— |
3. condannare la Commissione europea a pagare le spese processuali e gli onorari d’avvocato sostenuti dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce due motivi di impugnazione:
1) |
Interpretazione erronea dei termini della convenzione di finanziamento stipulata tra il Dimos Peramatos (Comune di Perama)e la Commissione europea n. C (97) 1997/def./29 in data 17 luglio 1997 nell’ambito dell’esecuzione di un’azione rientrante nel programma LIFE e del suo contesto normativo (regolamento 1973/1992), nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che non è stato correttamente adempiuto l’obbligo del Comune di piantumazione di alberi, come risultante dalla convenzione di finanziamento. |
2) |
Interpretazione erronea e violazione del principio di buona amministrazione nonché della certezza del diritto a causa di una motivazione insufficiente dell’atto impugnato nella parte riguardante l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi lesivi adottati da istituzioni dell’Unione europea. |