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Document 62011TN0015
Case T-15/11: Action brought on 6 January 2011 — Sina Bank v Council
Causa T-15/11: Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Sina Bank/Consiglio
Causa T-15/11: Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Sina Bank/Consiglio
GU C 72 del 5.3.2011, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 72/26 |
Ricorso proposto il 6 gennaio 2011 — Sina Bank/Consiglio
(Causa T-15/11)
2011/C 72/43
Lingua processuale: l’inglese.
Parti
Ricorrente: Sina Bank (Teheran, Iran) (rappresentanti: B. Mettelal e C. Wucher-North, lawyers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare il punto 8 della sezione B dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 (1) nei limiti in cui riguarda la ricorrente; |
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annullare la lettera recante decisione del Consiglio 28 ottobre 2010; |
— |
dichiarare inapplicabile il punto 8 della sezione B dell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2) nei limiti in cui riguarda la ricorrente; |
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dichiarare inapplicabile alla ricorrente l’art. 16, n. 2, del regolamento n. 961/2010; |
— |
dichiarare inapplicabile alla ricorrente l’art. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 2010/413/PESC; |
— |
condannare il Consiglio a sopportare, oltre a proprie spese, anche quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca quattro motivi a sostegno del proprio ricorso:
1) |
Con il suo primo motivo, essa sostiene che i criteri sostanziali di designazione in base al regolamento e alla decisione impugnati del 2010 non sono soddisfatti con riferimento alla ricorrente e/o che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nel determinare se i criteri fossero soddisfatti o meno. Di conseguenza, la designazione della ricorrente risulta non giustificata. |
2) |
Con il suo secondo motivo, essa sostiene che la propria designazione è contraria al principio di parità di trattamento;
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3) |
Con il suo terzo motivo essa sostiene che i suoi diritti della difesa non sono stati rispettati e che il requisito di una motivazione delle sanzioni non è stato osservato, posto che:
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4) |
Con il suo quarto motivo essa sostiene che le misure restrittive violano il suo diritto di proprietà e non sono proporzionate, contrariamente al principio comunitario di proporzionalità di una decisione, in quanto:
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(1) Regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).
(2) Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).