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Document 62011TN0052
Case T-52/11: Action brought on 24 January 2011 — Aecops v Commission
Causa T-52/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Aecops/Commissione
Causa T-52/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Aecops/Commissione
GU C 139 del 7.5.2011, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 139/20 |
Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Aecops/Commissione
(Causa T-52/11)
2011/C 139/38
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: AECOPS — Associação de Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti J. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, ai sensi e agli effetti dell'art. 263 TFUE, la decisione della Commissione 27 ottobre 2010, relativa al fascicolo 890 979 P3, in base alla quale è ridotto a PTE 426 070 l’importo del contributo approvato con decisione della Commissione 22 marzo 1989 C(89) 0570, e si chiede, contestualmente, il pagamento di EUR 14 430,02; |
— |
condannare la Commissione europea alle spese proprie e a quelle della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione di un termine ragionevole per adottare la decisione, poiché ha avuto luogo:
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione: la ricorrente considera che la decisione impugnata non soddisfi i requisiti di motivazione imposti dall’art. 296 TFUE. Infatti, la decisione impugnata non espone, nemmeno in maniera sommaria, i motivi che hanno portato a ridurre il contributo finanziario concesso dal FSE e neanche la lettera dell’IGFSE che ha notificato la decisione impugnata alla ricorrente espone, in modo minimamente comprensibile, i motivi della riduzione di detto contributo e quali fossero le spese ammissibili e quelle non ammissibili. Secondo la ricorrente, anche il vizio di carenza di motivazione dovrà indurre il Tribunale ad annullare la decisione impugnata. |