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Document 62011TN0302
Case T-302/11: Action brought on 10 June 2011 — HeidelbergCement v Commission
Causa T-302/11: Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — HeidelbergCement/Commissione
Causa T-302/11: Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — HeidelbergCement/Commissione
GU C 238 del 13.8.2011, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/28 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — HeidelbergCement/Commissione
(Causa T-302/11)
2011/C 238/49
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Denzel e T. Holzmüller)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare nulli, ai sensi dell’art. 263, n. 4, TFUE, gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 30 marzo 2011, caso COMP/39.520 — cemento e prodotti affini, nella parte in cui tale decisione riguarda la ricorrente; |
— |
condannare la Commissione, ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alle spese sopportate dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo: violazione dell’art. 18, n. 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) La decisione impugnata violerebbe l’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto non specificherebbe in maniera sufficiente l’oggetto dell’indagine e richiederebbe informazioni relative all’impresa che non sarebbero «necessarie», ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003, a chiarire i fatti contestati.
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2) |
Secondo motivo: violazione del principio di proporzionalità L’entità delle informazioni richieste, la scelta delle misure ed il breve termine concesso violerebbero il principio di proporzionalità.
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3) |
Terzo motivo: violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 296, n. 2, TFUE La decisione impugnata violerebbe anche i requisiti di cui all’art. 296, n. 2, TFUE relativi alla debita motivazione di un atto giuridico, poiché non sarebbero ravvisabili le motivazioni della Commissione per richiedere informazioni così ampie, per procedere ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e per concedere un così breve termine.
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4) |
Quarto motivo: violazione del principio generale di determinatezza La decisione impugnata ed il formulario con essa trasmesso violerebbero, a parere della ricorrente, i requisiti del principio generale di determinatezza, poiché in molti punti sarebbero oscuri, indefiniti e contraddittori e non conterrebbero istruzioni chiare per la ricorrente. La ricorrente non potrebbe riconoscere al di fuori di ogni dubbio ciò che esattamente dovrebbe fare per non incorrere nel rischio di sanzioni. La Commissione non avrebbe risposto alle domande e richieste di precisazione, di ampia portata, della ricorrente o non lo avrebbe fatto in misura sufficiente. |
5) |
Quinto motivo: pregiudizio dei diritti della difesa della ricorrente La decisione impugnata violerebbe i diritti della difesa della ricorrente garantiti all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 48, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto tale decisione obbligherebbe la ricorrente a collaborare attivamente alle valutazioni ed analisi delle informazioni relative all’impresa, attività che in realtà ricadrebbe nell’onere della prova della Commissione. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).