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Document 62011TN0384
Case T-384/11: Action brought on 22 July 2011 — Safa Nicu Sepahan v Council
Causa T-384/11: Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Safa Nicu Sepahan/Consiglio
Causa T-384/11: Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Safa Nicu Sepahan/Consiglio
GU C 282 del 24.9.2011, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 282/31 |
Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — Safa Nicu Sepahan/Consiglio
(Causa T-384/11)
2011/C 282/63
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Safa Nicu Sepahan (Isfahan, Iran) (rappresentante: avv. A. Bahrami)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare nulla e inesistente la voce n. 19 dell’allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 23 maggio 2011, n. 503, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26); |
— |
dichiarare che il convenuto ha violato l’art. 265 TFUE in quanto non ha dato seguito alla richiesta di riesame della voce n. 19 presentata dal ricorrente in data 7 giugno 2011; |
— |
disporre la cancellazione del nome del ricorrente dall’elenco di sanzioni dell’UE; |
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concedere al ricorrente un risarcimento per un importo da determinarsi nel corso del presente procedimento, comunque non inferiore a EUR 2 000 000,00; |
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condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1) |
Primo motivo, con cui si sostiene che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione, poiché l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive è errato, fuorviante, generico, incompleto e, di conseguenza, chiaramente illegale. |
2) |
Secondo motivo, con cui si afferma che il Consiglio ha manifestamente omesso di motivare l’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. |