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Document 62012CA0512

Causa C-512/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat — Francia) — Octapharma France SAS/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé (Ravvicinamento delle legislazioni  — Direttiva 2001/83/CE  — Direttiva 2002/98/CE  — Ambito di applicazione  — Emoderivato labile  — Plasma preparato secondo un procedimento industriale  — Applicazione contemporanea o esclusiva delle direttive  — Facoltà per uno Stato membro di prevedere un regime più restrittivo per il plasma che per i medicinali)

GU C 135 del 5.5.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 135/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat — Francia) — Octapharma France SAS/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

(Causa C-512/12) (1)

((Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2001/83/CE - Direttiva 2002/98/CE - Ambito di applicazione - Emoderivato labile - Plasma preparato secondo un procedimento industriale - Applicazione contemporanea o esclusiva delle direttive - Facoltà per uno Stato membro di prevedere un regime più restrittivo per il plasma che per i medicinali))

2014/C 135/09

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat

Parti

Ricorrente: Octapharma France SAS

Convenuti: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 136 pag. 34) — Interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (GU L 33, pag. 30) e dell’articolo 168 TFUE — Emoderivati labili — Plasma preparato secondo un procedimento industriale — Applicazione contemporanea delle due direttive o applicazione delle disposizioni della sola direttiva 2001/83/CE a motivo del carattere meno rigoroso del regime istituito dalla direttiva 2002/98/CE — Facoltà per uno Stato membro di adottare o mantenere disposizioni nazionali che istituiscono per il plasma preparato secondo un procedimento industriale un regime più restrittivo che per i medicinali — Mancata applicazione di fatto delle disposizioni della direttiva 2001/83/CE relative al requisito del previo ottenimento dell’autorizzazione di immissione sul mercato

Dispositivo

1)

La direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, e la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83, devono essere interpretate nel senso che il plasma destinato alla trasfusione, preparato a partire da sangue intero, nella cui produzione interviene un processo industriale, rientra, ai sensi dell’articolo 109 della direttiva 2001/83, nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/98 per quanto riguarda la sua raccolta e il suo controllo, e in quello della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, per quanto concerne la sua lavorazione, conservazione e distribuzione, a condizione che esso risponda alla definizione di medicinale di cui all’articolo 1, punto 2, di tale direttiva.

2)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/98, letto alla luce dell’articolo 168 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso consente il mantenimento in vigore o l’introduzione di disposizioni nazionali che assoggettano il plasma nella cui produzione interviene un processo industriale a un regime più rigoroso di quello al quale sono assoggettati i medicinali unicamente per quanto riguarda la sua raccolta e il suo controllo.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013.


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