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Document 62012CA0522
Case C-522/12: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 7 November 2013 (request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht — Germany) — Tevfik Isbir v DB Services GmbH (Request for a preliminary ruling — Freedom to provide services — Posting of workers — Directive 96/71/EC — Minimum rates of pay — Lump sums and employer contribution to a multiannual savings plan for the benefit of its employees)
Causa C-522/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Tevfik Isbir/DB Services GmbH (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori — Direttiva 96/71/CE — Tariffa minima salariale — Importi forfettari e contributo del datore di lavoro a un piano di risparmio pluriennale a favore dei suoi dipendenti)
Causa C-522/12: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Tevfik Isbir/DB Services GmbH (Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori — Direttiva 96/71/CE — Tariffa minima salariale — Importi forfettari e contributo del datore di lavoro a un piano di risparmio pluriennale a favore dei suoi dipendenti)
GU C 9 del 11.1.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/14 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Tevfik Isbir/DB Services GmbH
(Causa C-522/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione dei servizi - Distacco di lavoratori - Direttiva 96/71/CE - Tariffa minima salariale - Importi forfettari e contributo del datore di lavoro a un piano di risparmio pluriennale a favore dei suoi dipendenti)
2014/C 9/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Tevfik Isbir
Convenuta: DB Services GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1) — Calcolo della tariffa minima salariale — Eventuale inclusione del contributo del datore di lavoro a un piano di risparmio pluriennale a favore dei suoi dipendenti — Situazione nella quale i lavoratori dipendenti non possono disporre di tali contributi per diversi anni
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, dev’essere interpretato nel senso che non osta all’integrazione nel salario minimo di elementi retributivi che non modificano il rapporto tra la prestazione del lavoratore, da un lato, ed il corrispettivo da quest’ultimo percepito a titolo di retribuzione di tale prestazione, dall’altro. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga nel caso degli elementi retributivi di cui trattasi nel procedimento principale.