Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0112

Causa C-112/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 1 °marzo 2012 — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

GU C 157 del 2.6.2012, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 157/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 1o marzo 2012 — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

(Causa C-112/12)

2012/C 157/03

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’esenzione d’imposta sui dividendi accordata dalla normativa ungherese al beneficiario di dividendi residente in Ungheria sia compatibile con le disposizioni dei Trattati dell’Unione che disciplinano il principio di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE), il principio di parità di trattamento (articolo 54 TFUE) e il principio di libera circolazione dei capitali (articolo 56 TFUE),

a)

se il beneficiario di dividendi non residente è esonerato dall’imposta sui dividendi soltanto qualora soddisfi determinate condizioni giuridiche, vale a dire ove lo stesso detenga al momento della distribuzione (erogazione) dei dividendi una partecipazione continuativa (nel caso di azioni, in forma di azioni nominative) pari, almeno, al 20 %, durante quantomeno due anni consecutivi, nel capitale sociale della società residente. Nel caso in cui la partecipazione continuativa nella misura del 20 % sia stata mantenuta soltanto nel corso di un periodo inferiore a due anni consecutivi, la società che distribuisce i dividendi non è tenuta alla ritenuta d’imposta su questi ultimi e la società beneficiaria o, nel caso di erogazioni in natura, la società distributrice non è tenuta a pagare detta imposta nel presentare la propria dichiarazione tributaria, qualora un altro soggetto o la società distributrice ne abbia garantito il pagamento;

b)

e nell’eventualità in cui il beneficiario di dividendi non residente non soddisfi le condizioni alle quali la normativa nazionale subordina l’esenzione, ossia ove la sua partecipazione (nel caso di azioni, in forma di azioni nominative) al capitale sociale della società residente al momento della distribuzione (erogazione) dei dividendi non raggiunga il minimo del 20 % richiesto dalla legge, o la sua partecipazione pari almeno al 20 % non sia stata continuativa per almeno due anni consecutivi, o, nel caso in cui la partecipazione continuativa del 20 % sia stata mantenuta durante un periodo inferiore a due anni consecutivi, ove il pagamento dell’imposta non sia stato garantito da un terzo o dalla società distributrice dei dividendi.

2)

Se occorra rispondere diversamente alla questione 1, lettera b), vale a dire se incida ai fini della risposta a quest’ultima e, all’occorrenza, in che misura, il fatto che

a)

mentre il beneficiario di dividendi residente è esonerato dall’imposta sui dividendi conformemente alla normativa ungherese, l’onere fiscale del beneficiario di dividendi non residente dipenda da se a quest’ultimo sia applicabile la direttiva [del Consiglio 90/435/CEE, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi] o la Convenzione [tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica di Ungheria contro la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi e sul patrimonio, firmata a Budapest il 15 gennaio 1990],

b)

mentre il beneficiario di dividendi residente è esonerato dall’imposta sui dividendi conformemente alla normativa ungherese, il beneficiario di dividendi non residente, secondo quanto previsto dal suo diritto nazionale, potrà imputare l’imposta di cui trattasi su un altro tributo nazionale oppure dovrà sopportarla a titolo definitivo.

3)

Se l’amministrazione tributaria nazionale possa essere dispensata dall’applicazione d’ufficio del diritto comunitario invocando l’articolo 65, paragrafo 1, TFUE (già articolo 58 CE, paragrafo 1), e l’ex articolo 220 CE.


Top
  翻译: