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Document 62012CN0392

Causa C-392/12 P: Impugnazione proposta il 22 agosto 2012 dalla Fruit of the Loom, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012 , T-514/10, Fruit of the Loom, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 355 del 17.11.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/9


Impugnazione proposta il 22 agosto 2012 dalla Fruit of the Loom, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012, T-514/10, Fruit of the Loom, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-392/12 P)

2012/C 355/14

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fruit of the Loom, Inc. (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altra parta nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 21 giugno 2012, T-514/10;

condannare l’Ufficio e l’interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha omesso di considerare che ai sensi dell’articolo 15, paragrafo l, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario (1), in realtà l’analisi si articolerebbe in tre fasi. In primo luogo, è necessario esaminare il carattere distintivo del marchio quale è stato registrato. In secondo luogo, è necessario esaminare il carattere distintivo del marchio quale è stato utilizzato. In terzo luogo, è necessario esaminare se il carattere distintivo del marchio quale registrato sia stato modificato. Se il Tribunale avesse applicato correttamente tale modo di procedere, avrebbe constatato che gli elementi di prova relativi all’uso soddisfacevano i requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo l, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario.

Il Tribunale ha imposto una regola erronea per l’interpretazione del marchio comunitario secondo la quale, se i consumatori di uno Stato membro non comprendono un elemento denominativo di un marchio (perché si tratta di una parola oscura in un altra lingua dell’Unione oppure perché non è simile ad alcuna parola nella loro lingua), tale elemento deve essere comunque considerato come avente il medesimo carattere distintivo di un elemento denominativo che essi comprendono e che ha di per sé carattere distintivo.

Il Tribunale ha omesso di tenere conto o di applicare per analogia la giurisprudenza della Corte riguardante l’uso nel contesto del carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7 del regolamento sul marchio comunitario, secondo la quale il carattere distintivo di un marchio può essere acquisito con l’uso di tale marchio come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo (v., sentenza del 7 luglio 2005, Nestlé, C-353/03, Racc. pag. I-6135, punto 30).

Il Tribunale ha snaturato i fatti riguardanti l’uso della parola FRUIT da parte della ricorrente nei suoi rapporti informali con la clientela. Contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, tale uso non era meramente interno e costituiva un uso effettivo del marchio.

Il Tribunale ha snaturato i fatti riguardanti l’uso del marchio FRUIT da parte della ricorrente sul suo sito internet www.fruit.com. Contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, tale uso era finalizzato alla promozioni di beni ed era effettivo.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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